COMUNE DI BRUSASCO
(Provincia di Torino)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010 - CONFERMA.
L’anno duemiladieci, addì diciassette, del mese di marzo, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:
consiglieri comunali |
presenti |
assenti |
CAPPELLINO FRANCO |
x |
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CALDARO DANILO |
x |
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LIFFREDO ANNA |
x |
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PEROTTI MARIO |
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x |
GRANA’ GIUSEPPE |
x |
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IRICO MASSIMILIANO |
x |
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DE PASQUALIN MAURO |
x |
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ROSSO MICHELE |
x |
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BRUSASCA GIUSEPPINA |
x |
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RIGAZZI MARCO |
x |
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VERCELLI FABRIZIO |
x |
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CARRERA ANTONIO |
x |
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TOSO GIANLUCA |
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x |
TOTALE |
11 |
2 |
Assume la Presidenza il Sig. CAPPELLINO Franco – SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina DE BIASE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Premesso che:
- l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i. il quale:
o al comma 1 dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
o al comma 1 bis dispone che le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- l’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, annovera fra i vari documenti da allegare al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- dal combinato disposto dei suddetti due articoli, si può dedurre che l’Ente deve allegare al bilancio le separate deliberazioni con le quali ha approvato le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali (di competenza della Giunta Comunale ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi, per i servizi a domanda individuale, nel rispetto del tasso di copertura complessivo deliberato dal Consiglio;
Richiamato altresì:
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- l’art. 6 – comma 1, del suddetto decreto che disciplina la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente;
- il comma 156 dell’articolo 1 della legge 27/12/2006 n. 296 ha attribuito la competenza alla determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 testualmente recita: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, ha apportato modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ed il successivo art. 59 dello stesso D.Lgs., che ha previsto ulteriori modifiche, da attuarsi soltanto con l’approvazione di apposito regolamento, la cui entrata in vigore è prevista a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il Consiglio Comunale l’ha deliberato;
VISTO il D.L. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge con modificazioni in data 27/07/2008 n. 126 e preso atto che ai sensi dell’art. 1 della stessa legge è esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle categorie catastali A1/A8/A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta regolamentata e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;
CONSIDERATO che con D.L. 23/06/2008 n. 112 convertito in L. 6/08/2008 n. 133 è stata confermata, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/1992 ad oggetto: “Istituzione Imposta Comunale Immobiliare – I.C.I. 1993” e la deliberazione G.C. n. 31 del 20/02/1993 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquota dal 1/01/1993” con le quali era stata fissata l’aliquota del 5 per mille, e che la stessa era sempre stata confermata negli anni fino al 1997;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 21/02/1998 con la quale, con decorrenza dall’1/01/1998, erano state ritoccate le aliquote differenziandole in aliquote ordinarie (6 per mille) e aliquote ridotte (5,5 per mille) per abitazioni principali e terreni; e che le stesse sono state confermate nel corso degli anni;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 G.C. del 31/01/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni (aliquota ridotta) ed il 6 per mille le abitazioni secondarie;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 7 del 27/02/2002, con la quale, a seguito dell’introduzione dell’Euro, la detrazione per l’abitazione principale è stata fissata in Euro 104,00;
RICHIAMATA la proprie precedenti deliberazioni G.C. n. 67 del 19/10/2002, G.C. n. 50 del 19/11/2003, G.C. n. 57 del 25/11/2004, G.C. n. 48 del 22/11/2005, G.C. n. 53 del 25/11/2006, C.C. n. 39 del 19/12/2007 e C.C. n. 28 del 18/12/2008 con le quali sono state confermate rispettivamente per l’anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 le aliquote I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni agricoli (aliquota ridotta) e del 6 per mille quale aliquota ordinaria;
RICHIAMATO l’art. 162, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;
RICHIAMATO in particolare l’art. 42 lettera f) del D.Lgl. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI gli introiti derivati dall’imposta alla chiusura dell’anno precedente;
RITENUTO che l’imposta in epigrafe si presenta quale mezzo essenziale per il raggiungimento dell’equilibrio e del pareggio economico finanziario degli esercizi del triennio predetto;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
A questo punto il Sindaco mette in votazione il punto all’ordine del giorno;
La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 11
Astenuti: ==
Favorevoli: 11
Contrari: ==
D E L I B E R A
Di confermare, per l’anno 2010, le aliquote I.C.I., così determinate:
- Aliquota ordinaria 6 per mille;
- Aliquota ridotta 5,5 per mille per abitazione principale e terreni agricoli;
- Detrazione per le abitazioni principali Euro 104,00.
Di dare atto che il presente atto, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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COMUNE DI BRUSASCO
(Provincia di Torino)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 28
OGGETTO: VALORI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. - CONFERMA.
L’anno duemiladieci, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 21,30 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI: CAPPELLINO Franco Sindaco
IRICO Massimiliano Assessore
CALDARO Danilo Assessore
LIFFREDO Anna Assessore
ASSENTI: BORIO Claudio Assessore
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina DE BIASE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPPELLINO Franco – SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 248/2005 di conversione del Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005 ed in particolare l’articolo 11 quterdecies, comma 16, che stabilisce che “ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
VISTO, inoltre, l’art. 36, comma 2 del Decreto Legge n. 223 del 4/07/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 4/08/2006, che ha stabilito ai fini anche della presente imposta, che un’area è da ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione e un’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
ATTESO che relativamente alle disposizioni sopra richiamate, entrate in vigore rispettivamente nel corso dell’anno 2005 e 2006, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con sentenza n. 25506 del 30/11/2006, ha riconosciuto il loro carattere interpretativo, da cui discende l’imponibilità di tutti i terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale già al momento della sua adozione;
CONSIDERATO che è compito del Comune, in osservanza della sopra menzionata normativa di settore e per perseguire obiettivi di equità nei confronti dei cittadini, effettuare gli accertamenti anche relativamente alle aree fabbricabili;
RILEVATO che per effetto dell’art. 5, comma 5 del Decreto Legislativo n. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito dal quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che all’art. 59, comma 1, lettera g) stabilisce la potestà regolamentare da parte dei Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
Considerato che:
- con deliberazione C.C. n. 60 del 19/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, si era provveduto a determinare i valori medi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2004 scaturito sia da indagini presso i Comuni limitrofi con similari caratteristiche territoriali sia dalla consultazione di atti notarili depositati presso l’archivio dell’Ente;
- con deliberazioni G.C. n. 67 del 25/11/2004, G.C. n. 58 del 22/11/2005 e G.C. n. 64 del 25/11/2006, esecutive ai sensi di legge, venivano confermati tali valori rispettivamente per l’anno 2005, 2006 e 2007;
- con deliberazione C.C. n. 41 del 19/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, venivano rideterminati i valori medi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008;
- con deliberazione G.C. n. 68 del 13/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermati tali valori per l’anno 2009;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che testualmente recita: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 30 aprile p.v. il bilancio di previsione per l’anno 2010;
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da tutti i presenti,
D E L I B E R A
Di DARE ATTO che i valori medi delle aree identificate da P.R.G.I. o da identificare a P.R.G.C. sulla variante al Piano regolatore Intercomunale in fase di approvazione per l’anno 2010 quali aree edificabili vengono confermate nelle seguenti misure:
· Per aree edificabili – Industriali e Artigianali €. 15,00 al mq.
Per zone di completamento:
· Brusasco €. 30,00 al mq.
Per zone di espansione:
· Brusasco €. 25,00 al mq.
· Marcorengo €. 15,00 al mq.
Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliare l’adozione della presente deliberazione contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.