IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i. il quale:
o al comma 1 dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
o al comma 1 bis dispone che le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- l’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, annovera fra i vari documenti da allegare al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- dal combinato disposto dei suddetti due articoli, si può dedurre che l’Ente deve allegare al bilancio le separate deliberazioni con le quali ha approvato le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali (di competenza della Giunta Comunale ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi, per i servizi a domanda individuale, nel rispetto del tasso di copertura complessivo deliberato dal Consiglio;
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 testualmente recita: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 126 del 24/07/2008 ha esentato dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali con le pertinenze ad esso collegate ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli);
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/1992 ad oggetto: “Istituzione Imposta Comunale Immobiliare – I.C.I. 1993” e la deliberazione G.C. n. 31 del 20/02/1993 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquota dal 1/01/1993” con le quali era stata fissata l’aliquota del 5 per mille, e che la stessa era sempre stata confermata negli anni fino al 1997;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 21/02/1998 con la quale, con decorrenza dall’1/01/1998, erano state ritoccate le aliquote differenziandole in aliquote ordinarie (6 per mille) e aliquote ridotte (5,5 per mille) per abitazioni principali e terreni; e che le stesse sono state confermate nel corso degli anni;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 G.C. del 31/01/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni (aliquota ridotta) ed il 6 per mille le abitazioni secondarie;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 7 del 27/02/2002, con la quale, a seguito dell’introduzione dell’Euro, la detrazione per l’abitazione principale è stata fissata in Euro 104,00;
RICHIAMATA la proprie precedenti deliberazioni G.C. n. 67 del 19/10/2002, G.C. n. 50 del 19/11/2003, G.C. n. 57 del 25/11/2004, G.C. n. 48 del 22/11/2005, G.C. n. 53 del 25/11/2006 e C.C. n. 39 del 19/12/2007 con le quali sono state confermate rispettivamente per l’anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 le aliquote I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni agricoli (aliquota ridotta) e del 6 per mille quale aliquota ordinaria;
RICHIAMATO l’art. 162, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;
RICHIAMATO in particolare l’art. 42 lettera f) del D.Lgl. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTE le esigenze di bilancio;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
A questo punto il Sindaco mette in votazione il punto all’ordine del giorno;
La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 11
Astenuti: ==
Favorevoli: 11
Contrari: ==
D E L I B E R A
· Di confermare, per l’anno 2009, le aliquote I.C.I., così determinate:
- Aliquota ordinaria 6 per mille;
- Aliquota ridotta 5,5 per mille per abitazione principale e terreni agricoli;
- Detrazione per le abitazioni principali Euro 104,00.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale valore deve tenere conto della zona in cui è ubicato il terreno, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- con deliberazione C.C. n. 60 del 19/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, si era provveduto a determinare i valori medi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2004 scaturito sia da indagini presso i Comuni limitrofi con similari caratteristiche territoriali sia dalla consultazione di atti notarili depositati presso l’archivio dell’Ente;
- con deliberazioni G.C. n. 67 del 25/11/2004, G.C. n. 58 del 22/11/2005 e G.C. n. 64 del 25/11/2006, esecutive ai sensi di legge, venivano confermati tali valori rispettivamente per l’anno 2005, 2006 e 2007;
- con deliberazione C.C. n. 41 del 19/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, venivano rideterminati i valori medi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che testualmente recita: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da tutti i presenti,
Di DARE ATTO che i valori medi delle aree identificate da P.R.G.I. o da identificare a P.R.G.C. sulla variante al Piano regolatore Intercomunale in fase di approvazione per l’anno 2008 quali aree edificabili vengono confermate nelle seguenti misure:
· Per aree edificabili – Industriali e Artigianali €. 15,00 al mq.
Per zone di completamento:
· Brusasco €. 30,00 al mq.
Per zone di espansione:
· Brusasco €. 25,00 al mq.
· Marcorengo €. 15,00 al mq.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliare l’adozione della presente deliberazione contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.