Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006. CONFERMA ALIQUOTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante disposizioni sul “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, con cui in esecuzione dell’art. 4 della legge n. 421/92, viene istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto in particolare l’art. 8 comma 3, del D.Lgs 504/92 sopra citato, il quale dispone che sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, spetta una detrazione di £ 180.000, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto in particolare l’art. 15 della legge 24.12.1993, n. 537, recante norme su “ Interventi correttivi di finanza pubblica”, il quale, integrando il comma 3 dell’ art. 8 sopra citato, attribuisce, a decorrere dall’anno 1994, la facoltà al Comune di aumentare la detrazione prevista per le abitazioni principali da £ 180.000 a £ 300.000, sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevato sul territorio, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale;
Rilevato che, a decorrere dall’anno d’imposta 1997, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662 dal tributo dovuto per l’abitazione principale si detraggono £ 200.000 fino a concorrenza del suo ammontare;
Visto l’art. 49 della legge 27.12.1997, n. 449;
Visto altresì il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 54 e 58 comma 3;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 58, comma 3, il quale prevede che: “ limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662 può essere stabilita in misura superiore a £ 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Ritenuto di stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 (Cento quattro euro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Visto il titolo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione della “Imposta comunale sugli immobili (ICI)”;
Ritenuto di confermare per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria nella misura del 6,3 %o e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale nella misura del 5,8 %o;
Vista la legge n. 266 del 23/12/2005 che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 dei Comuni al 31/03/2006;
Visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n.388;
Visto la legge finanziaria;
Preso atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno 2006, con effetto dal 01/01/2006 l’aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6,3%o (sei virgola tre) per mille e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale nella misura del 5,80%o (cinque virgola otto) per mille;
2. Di dare atto che la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 58 comma 3 della legge 446/97, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, è confermata in €. 104,00 come da deliberazione C.C. n° 7/2003;
3. Di evidenziare che l’I.C.I. pari al 6,3%o (sei virgola tre per mille) per aliquota ordinaria e 5,8%o (cinque virgola otto per mille)per aliquota agevolata per abitazione principale verrà introitata nel bilancio di previsione 2006;
4. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispetteranno tale equilibrio;
5. Di dare mandato al Responsabile I.C.I. per l’esercizio di ogni attività divulgativa, organizzativa e gestionale dell’imposta.
Con successiva votazione, all’unanimità’, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.
VISTO. Si attesta la regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Cecchetto