Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE ICI - ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante disposizioni sul “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, con cui in esecuzione dell’art. 4 della legge n. 421/92, viene istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto in particolare l’art. 8 comma 3, del D.Lgs 504/92 sopra citato, il quale dispone che sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, spetta una detrazione di £ 180.000, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto in particolare l’art. 15 della legge 24.12.1993, n. 537, recante norme su “ Interventi correttivi di finanza pubblica”, il quale, integrando il comma 3 dell’ art. 8 sopra citato, attribuisce, a decorrere dall’anno 1994, la facoltà al Comune di aumentare la detrazione prevista per le abitazioni principali da £ 180.000 a £ 300.000, sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevato sul territorio, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale;
Rilevato che, a decorrere dall’anno d’imposta 1997, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662 dal tributo dovuto per l’abitazione principale si detraggono £ 200.000 fino a concorrenza del suo ammontare;
Visto l’art. 49 della legge 27.12.1997, n. 449;
Visto altresì il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 54 e 58 comma 3;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 58, comma 3, il quale prevede che: “ limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662 può essere stabilita in misura superiore a £ 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Ritenuto di stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 (Cento quattro euro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Visto il titolo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione della “Imposta comunale sugli immobili (ICI)”;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
- Di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d’istituto e l’equilibrio del bilancio 2005;
- Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota ordinaria nella misura del 6,3 %o e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale nella misura del 5,8 %o;
Visto il decreto legge del 30/12/2004 n° 314 che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 dei Comuni al 28/02/2005;
Visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n.388;
Visto la legge finanziaria;
Preso atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica-contabile del responsabile del servizio;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di determinare, per l’anno 2005, con effetto dal 01/01/2005 l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6,3%o (sei virgola tre) per mille e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale nella misura del 5,80%o (cinque virgola otto) per mille;
2. Di dare atto che la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 58 comma 3 della legge 446/97, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, è confermata in €. 104,00 come da deliberazione C.C. n° 7/2003;
3. Di evidenziare che l’I.C.I. pari al 6,3%o (sei virgola tre per mille) per aliquota ordinaria e 5,8%o (cinque virgola otto per mille) per abitazione principale verrà introitata nel bilancio di previsione 2005;
4. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispetteranno tale equilibrio;
5. Di dare mandato al Responsabile I.C.I. per l’esercizio di ogni attività divulgativa, organizzativa e gestionale dell’imposta.
Con successiva votazione, all’unanimità’, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.
VISTO. Si attesta la regolarità tecnico-contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Cecchetto