ESTRATTO DELIBERAZIONE C.C. N. 9  DEL 23 MARZO 2009

Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 - CONFERMA -

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

….OMISSISS…..

 

 

 

DELIBERA

 

1) di confermare per il 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili già in vigore per l’anno 2008, per le ragioni espresse in premessa qui integralmente richiamate e, conseguentemente, di prevedere:

·        l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6,5 per mille;

·        l’aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,00 per mille (solo Categorie Catastali A1-A8-A9);

·        l’aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;

·        le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale (Categorie Catastali A1-A8-A9);

 

2) di continuare ad applicare l’aliquota per l’abitazione principale altresì all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  e limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali non è prevista l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito nella Legge n. 126/2008, considerando quindi l’esclusione per le altre categorie;

 

3) di continuare ad applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale altresì alla prima pertinenza della stessa, purché utilizzata dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell’art. 3 bis del regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili in caso di abitazioni con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali non è stata concessa l’esclusione dall’Imposta;

 

4) di escludere come previsto dal su citato decreto la prima pertinenza della stessa, purché utilizzata dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell’art. 3 bis del Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

5) di continuare a riconoscere l’aliquota ridotta per l’abitazione principale altresì alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il  primo grado (ascendenti/discendenti: genitori/figli) ed alla prima pertinenza della stessa, così come disposto dall’art. 3ter del regolamento comunale disciplinante l’ICI, introdotto con deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2004 in caso di abitazioni con categoria catastale A1, A8 e A9;

 

6) di riconoscere l’esclusione per l’abitazione principale altresì alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il  primo grado (ascendenti/discendenti: genitori/figli) ed alla prima pertinenza della stessa;

 

7) di confermare la detrazione ordinaria da applicarsi all’imposta dovuta dalle  persone fisiche soggetti passivi nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 nella misura di 108,00 Euro;

 

8) di prevedere la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 per i soggetti passivi che non risultino proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre all’abitazione principale ed all’eventuale prima pertinenza della medesima, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore ad Euro 12.000,00 previa presentazione all’ufficio tributi di apposita istanza corredata dalla certificazione ISEE, da consegnarsi entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d’acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo;

 

9) di introitare il gettito derivante dall’Imposta Comunale sugli Immobili, stimato in Euro 3.200.000,00, al netto del recupero dell’evasione fiscale riferita agli anni arretrati,  alla Risorsa 1010135 del Bilancio di Previsione 2009;

 

10) di imputare la somma presuntiva di Euro 695.000,00 (in attesa di effettuare le verifiche di cui all’art. 77 bis comma 32 della L. 133/2008) alla Risorsa 201552 “Trasferimento erariale ordinario” del Bilancio di Previsione 2009, a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’esclusione dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 93/2008;

 

11) di dare atto che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;

 

12) di demandare all’Ufficio Tributi i necessari adempimenti di legge inerenti il presente atto.

 

 

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