1) ESTRATTO DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO (EX ART. 48 D.LGS. 267/2000) N. 9 DEL 13/03/2006

Oggetto: “Conferma delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006”

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

….OMISSIS…..

DELIBERA

 

1) di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore per l’anno 2005 e, conseguentemente, di prevedere:

·        l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6,5 per mille;

·        l’aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,00 per mille;

·        l’aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;

·        le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;

·        un’aliquota ridotta del 4,4 per mille a favore delle unità immobiliari possedute dall’Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino;

 

2) di continuare ad applicare l’aliquota per l’abitazione principale altresì all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3) di continuare ad applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale altresì alla prima pertinenza della stessa, purchè utilizzata dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell’art. 3 bis del regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

4) di continuare a riconoscere l’aliquota ridotta per l’abitazione principale altresì alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il  primo grado (ascendenti/discendenti: genitori/figli) ed alla prima pertinenza della stessa, limitando l’applicazione della detrazione prevista per queste ad una sola abitazione, così come disposto dall’art. 3ter del regolamento comunale disciplinante l’ICI, introdotto con deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2004;

 

5) di introitare il gettito derivante, stimato in Euro 3.740.000,00, al netto del recupero dell’evasione fiscale riferita agli anni arretrati,  alla Risorsa 1010135 del Bilancio di Previsione 2006;

 

6) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi i necessari adempimenti di legge inerenti al presente atto.

 

Successivamente

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.

 

 

2) ESTRATTO DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO (EX ART. 42 D.LGS. 267/2000) N. 16 DEL 15/03/2006

Oggetto: “Conferma delle detrazioni per l’abitazione principale ai fini dell’ICI per l’anno 2006”

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

….OMISSIS……….

DELIBERA

 

1) di confermare per l’anno 2006 tutto quanto già deliberato in materia di detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 e, conseguentemente, di stabilire la detrazione da applicarsi all’imposta dovuta dalle  persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di 108,00 Euro, nonché di elevare tale detrazione a 156,00 Euro  per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

A) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione e relativa pertinenza, nonché quelli di cui al successivo capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a 8.779,77 Euro, con eventuale maggiorazione di 1.032,91 Euro  per ogni componente il nucleo famigliare oltre il primo;

B) eventuali proprietà di altri fabbricati oltre all’abitazione principale ed all’eventuale pertinenza e/o terreni, con reddito catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a 46,48 Euro. Non vengono considerati come “altri fabbricati” le pertinenze (box, cantina, ecc.) dell’abitazione principale anche se iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto A;

 

 

2) di confermare che per usufruire di detta maggiore detrazione, i soggetti interessati debbano presentare all’ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d’acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo.

 

 

Successivamente,

 

DELIBERA

 

di  dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.