Estratto della deliberazione del Consigio Comunale n. 6 del 29 gennaio 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 24 dicembre 2008, dalla quale emergono le proposte in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009;

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 1º gennaio 2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Visto il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, con il quale è stato differito al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali;

 

Visti:

-            l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-            l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-            l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

-            l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

-            l'art. 4, comma 1, del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556;

-            l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

-            l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Vista la Legge 24 luglio 2008, n. 126 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, la quale, all’art. 1 sancisce che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

-            reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

-            assicurare l’equilibrio del bilancio 2009;

-            esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

-            di potere determinare, per l’anno 2009, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nonché la detrazione d’imposta;

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti i vigenti regolamenti comunali in materia di:

-           disciplina generale delle entrate;

-           Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s. m. e i.;

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;

 

Tutto ciò premesso e considerato;

 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:

Presenti n.16 – Votanti n.16 – Voti favorevoli n.16 – All’unanimità

 

DELIBERA

 

1.      DI DETERMINARE per l’anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

Unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze per un massimo di n. 2 unità di categoria C/2 o C/6 direttamente adibita ad abitazione principale e per le altre unità abitative equiparate all’abitazione principale dal vigente regolamento comunale dell’imposta

4,0

2

Altri immobili (aliquota ordinaria)

6,5

2

per le unità abitative non locate

7,0

 

2.      DI DETERMINARE per l’anno 2009, la detrazione d’imposta, espressa in euro, come dal prospetto che segue:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

1

Unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze per un massimo di n. 2 unità di categoria C/2 o C/6 direttamente adibita ad abitazione principale e per le altre unità abitative equiparate all’abitazione principale dal vigente regolamento comunale dell’imposta

150,00

 

3.      DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

4.      DI STIMARE in Euro 1.275.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote e dalla detrazione sopra determinate.

 

5.      DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

 

6.      DI TRASMETTERE alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia della deliberazione.

 

Successivamente, stante l’urgenza per consentire idonea istruttoria degli atti.

 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:

Presenti n.16 – Votanti n.16 – Voti favorevoli n.16 – All’unanimità

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.