*10040 - Provincia di TORINO
V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A G I U N T A C O M U N A L E n.22
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - anno 2005. Determinazioni in merito.
PRESENTE
BELTRAMINO Attilio Vittorio Sindaco SI
BALLARI Anna Maria Assessore SI
COSENTINO Giuseppe Assessore SI
CAVAZZANA Rodolfo Assessore SI
LACOPO Antonio Assessore SI
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo riscritto dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l'art. 4, comma 1, del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Richiamato l’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che definisce l’importo della detrazione prevista per le abitazioni principali;
Ritenuto non dover dar corso alle altre diversificazioni o riduzioni di aliquota, riservandosi di valutare nel corso dell’anno 2005 tutte le variazioni che sarà possibile apportare in futuro sulla base della normativa fiscale vigente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 24 dicembre 2003 con la quale sono state determinate per l’anno 2004 la detrazione per l’abitazione principale, nonché le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 18 dicembre 2002 con la quale sono state determinate per l’anno 2003 la detrazione per l’abitazione principale, nonché le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 52 del 21 dicembre 2001 con la quale è stata confermata per l’anno 2002 la detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’imposta comunale sugli immobili nella stessa misura determinata per l’anno 2001;
Ravvisata la necessità, in rapporto alle esigenze di bilancio, di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria pari al 6,3 (seivirgolatre) per mille, l’aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione e relative pertinenze per un massimo di n. 2 unità di categoria C/2 o C/6 da parte del soggetto passivo pari al 4,0 (quattrovirgolazero) per mille;
Ritenuto di determinare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 150,00;
Richiamato l’art. 54, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che così recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa in argomento;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DI DETERMINARE nella misura del 6,3 (seivirgolatre) per mille l’aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.
DI DETERMINARE un’aliquota ridotta pari al 4,0 (quattrovirgolazero) per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare, e relative pertinenze per un massimo di n. 2 unità di categoria C/2 o C/6 direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, per lo stesso anno 2005.
DI DARE ATTO che, per l’anno 2005, la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà proposta in Euro 150,00 per tutte le fattispecie ricorrenti.
DI TRASMETTERERE alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia della deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto. (delibera G.C. n. 22 del 21.02.2005)
In originale firmati.
IL SIND ACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Beltramino Attilio Vittorio F.to Alletto Santa Maria
IL SEGRETARIO COMUNALE
il 23 febbraio 2005 F.to Alletto Santa Maria
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
il 23 febbraio 2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alletto Santa Maria
Divenuta esecutiva in data 5 marzo 2005
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Volvera, 7 marzo 2005.
Il Segretario Comunale
F.to Alletto Santa Maria