Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (Prov. TORINO)
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2009. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 17, in data 25.03.2008, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2008, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:
A – ALIQUOTE
abitazione principale e relative pertinenze esente;
6,20 per mille del valore imponibile di terreni;
6,20 per mille del valore imponibile di immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);
7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;
3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l’anno di inizio dei lavori ed i due successivi);
a. Aree edificabili (residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;
b. Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008:
1° E’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;
3° L’esenzione si applica anche:
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Visti, altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:
“Art. 1. - Esenzione ICI prima casa
... omissis ...
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali
... omissis ...
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n. .........., votanti n. .........., astenuti n. .........., voti favorevoli n. .........., voti contrari n. ..........
1) di fissare per l’anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
abitazione principale e relative pertinenze esente;
6,20 per mille del valore imponibile di terreni;
6,20 per mille del valore imponibile di immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);
7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;
3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l’anno di inizio dei lavori ed i due successivi);
c. Aree edificabili (residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;
d. Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;
2) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.