N. 12 DEL 23.03.2007

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2007.

 

 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04.03.2006, esecutiva, con la quale veniva deliberato:

1)                 DI CONFERMARE le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

-           6,20 per mille del valore imponibile di terreni e abitazione principale e relative pertinenze;

-           6,20 per mille del valore imponibile di  immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);

-           7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;

-           3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l'anno di inizio dei lavori e i due successivi);

a.       Aree edificabili (Residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;

b.      Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;

2)                 DI RICONFERMARE anche per l'anno 2006 la detrazione per l'abitazione principale a Euro 113,62.

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’”Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

VISTA la relazione del responsabile dell’ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

­                   il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006, (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

­                   le aliquote nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007;

­                   il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

            RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

­                   reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

­                   assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;

­                   esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

            DATO ATTO CHE il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

            VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

            “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

            VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27.10.1999;

            VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

            VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. ed ii.;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato;

- in  ordine alla regolarità contabile del servizio finanziario;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001;

CON VOTI ………………… espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001;

 

 

DELIBERA

 

 

1)                 DI CONFERMARE anche per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

-           6,20 per mille del valore imponibile di terreni e abitazione principale e relative pertinenze;

-           6,20 per mille del valore imponibile di  immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali), terreni agricoli.

-           7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;

-           3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l'anno di inizio dei lavori  e i due successivi);

c.       Aree edificabili (Residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;

d.      Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;

 

2)                 DI DETERMINARE per l’anno 2007, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di Euro 113,62;

3)                 DI DARE ATTO:

a)                 che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)                 che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

4)                 copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.