1. di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote d’imposta:
a. aliquota ridotta del 4,5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’articolo 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2004 e s.m.i.;
b. aliquota ordinaria del 5,8 per mille per tutti gli immobili, terreni ed aree edificabili;
c. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o comodato;
d. € 62,40 più reddito dominicale rivalutato il valore minimo dichiarabile per le aree residenziali ed in € 25,20 il valore minimo dichiarabile per le aree destinate ad attività produttive di nuovo impianto e/o artigianali e commerciali;
e. € 160,00 (centosessanta/00) l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.