(Estratto della deliberazione del consiglio comunale n° 8 del 21/03/07)
Propone che il Consiglio Comunale deliberi:
1. di approvare per l'anno 2007 le seguenti aliquote d’imposta:
a. aliquota ridotta del 4,8 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’articolo 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2004 e s.m.i.;
b. aliquota ordinaria del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;
c. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o comodato;
d. di stabilire in Euro 160,00 (centoquaranta/00) l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti dell’articolo 9 del regolamento citato:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo,
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. di stabilire in Euro 160,00 (centosessanta/00) l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti dell’articolo 9 del regolamento citato:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo,
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;.