(Estratto della deliberazione della giunta comunale n° 10 del 06/02/2006)
Visti:
- Gli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 504 del 30 dicembre 1992, circa la determinazione delle aliquote e dell’imposta e delle riduzioni e detrazioni dall’imposta;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2005 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14 marzo 2005 con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell’ICI per l’anno 2005;
- l’art. 10 “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta” del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2004 e s.m.i.
[…]……la giunta comunale deliberi:
1) di stabilire per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o comodato;
- aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’articolo 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2004 e s.m.i.;
- aliquota ordinaria del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;
2) di stabilire in Euro 160,00 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo,
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
dell’articolo 9 del regolamento citato;
3) di fissare in € 62,40 più reddito dominicale rivalutato il valore minimo dichiarabile per le aree residenziali ed in € 25,20 il valore minimo dichiarabile per le aree destinate ad attività produttive di nuovo impianto e/o artigianali e commerciali
(Estratto della deliberazione del consiglio comunale n° 13 del 20/03/06)
Propone che il Consiglio Comunale deliberi:
[…]
4) di stabilire per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o comodato,
- aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’art. 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”
- aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree fabbricabili;
5) di stabilire in € 160,00 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti:
a. a) abitazione di proprietà del soggetto passivo
b. b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
c. c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,
d. f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata dell’art. 9 del regolamento citato;
6) di fissare in € 62,40 più reddito dominicale rivalutato il valore minimo dichiarabile per le aree residenziali ed in € 25,20 il valore minimo dichiarabile per le aree destinate ad attività produttive di nuovo impianto e/o artigianali e commerciali;