(Estratto della deliberazione della giunta comunale n° 10 del 06/02/2006)

 

Visti:

-         Gli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 504 del 30 dicembre 1992, circa la determinazione delle aliquote e dell’imposta  e delle riduzioni e detrazioni dall’imposta;

-        la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2005 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14 marzo 2005 con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione  dell’ICI  per l’anno 2005;

-        l’art. 10 “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta” del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2004 e s.m.i.

 

[…]……la giunta comunale deliberi:

 

1) di stabilire per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:

 

-        aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o  comodato;

-        aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’articolo 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2004 e s.m.i.;

-        aliquota ordinaria del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;

 

2) di stabilire in Euro 160,00 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti:

      a)  abitazione di proprietà del soggetto passivo,

      b)  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

      c)  alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,

      f)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile  

           che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

           permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

           dell’articolo 9 del regolamento citato;

3) di fissare in € 62,40 più reddito dominicale rivalutato il valore minimo dichiarabile per le aree residenziali ed in € 25,20 il valore minimo dichiarabile per le aree destinate ad attività produttive di nuovo impianto e/o artigianali e commerciali

 

 


 

(Estratto della deliberazione del consiglio comunale n° 13 del 20/03/06)

Propone che  il Consiglio Comunale deliberi:

[…]

4)      di stabilire per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:

 -      aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione   principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o  comodato,

    aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’art. 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”

      aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree fabbricabili;

 

5)      di stabilire in € 160,00 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti:

a.       a) abitazione di proprietà del soggetto passivo

b.      b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

c.       c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,

d.      f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata dell’art. 9 del regolamento citato;

6)      di fissare in € 62,40 più reddito dominicale rivalutato il valore minimo dichiarabile per le aree residenziali ed in € 25,20 il valore minimo dichiarabile per le aree destinate ad attività produttive di nuovo impianto e/o artigianali e commerciali;