Si conferma nella misura del sei per mille (6‰) l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, aliquota unica per tutti i tipi di immobili e per le aree fabbricabili.
Sono esenti le abitazioni principali e le relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).