Si conferma nella misura del sei per mille (6‰) l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; si conferma in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “ intendendosi per tale, salvo prova contraria , quella di residenza anagrafica “ , ai sensi dell’art.8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, come modificato dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e dall’art.1 comma 173 lettera b) della Legge Finanziaria 2007 n .296/2006; ed in € 180,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui è titolare un soggetto passivo che si trova in una situazione di disagio economico-sociale;