Deliberazione G.C. n. 2  del 11 febbraio 2005

 

OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.

                                                    

                                                      LA GIUNTA COMUNALE

 

            Richiamato l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (…) sentita la conferenza Stato – Città in presenza di motivate esigenze;

 

            Visto l’art. 1 del Decreto Legge 30/12/2004 (Proroga di termini) che proroga l’approvazione del bilancio al 28/02/2005;

 

            Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/01 (Legge Finanziaria 2002), che testualmente recita “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali e per i servizi locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe  dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i  regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

            Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

            Considerato che, per effetto della succitata normativa si devono ritenere di competenza della G.C. le seguenti deliberazioni:

 

-         Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi si cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato

-         Determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2005

-         Addizionale Comunale IRPEF 2005

-         Determinazione della TARSU per l’anno 2005

-         Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, uso di locali, estate ragazzi, ecc…) e degli altri servizi

-         Determinazione delle tariffe di acquedotto, in gestione diretta

 

Tutto ciò premesso e considerato;

 

Visto il Titolo I, capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’istituzione “dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;

 

Visto che l’art. 6 del suddetto D. Lgs., come modificato dall’art.3, comma 53, della L. 23/12/1996 n.662, testualmente recita:

art. 6 – Determinazione delle aliquote e dell’imposta.

1.      L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.2, del decreto legge 2 marzo 1989, n.66 convertito, con modificazione, nella legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni.

2.      L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3.      L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4.

4.      Restano ferme, le disposizioni dell’art.4, comma 1, del D.L. 8/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n. 556.

 

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 8/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n. 556.

 

            Considerato, pertanto, che occorre determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 entro il termine prescritto;

 

            Ritenuto possibile contemperare le istanze della cittadinanza ad una pressione fiscale equa e moderata con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, oltre ai servizi di competenza comunale, i servizi istituzionali recentemente ampliati dalle leggi dello Stato, confermando anche per il 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili applicata per l’anno 2004, nella misura del 6%  (sei per mille);

 

            Ritenuto di confermare:

-         in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art.8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. 662/1996;

-         in € 180,00 la detrazione  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui è titolare un soggetto passivo che si trova in un situazione di disagio economico-sociale  determinata con deliberazione G.C. n.14 del 21/01/2004;

 

      Ritenuta propria la competenza a deliberare in merito, in virtù dell’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U. n. 267/2000;

 

      Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 44 comma 1 del T.U. n. 267/2000;

 

      Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;

 

                                                               DELIBERA

 

1)      di richiamare la premessa di questo atto, come parte integrante e sostanziale;

 

2)      di determinare l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005  secondo i termini seguenti:

 

a)      di confermare nella misura del sei per mille (6% ) l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

b)      di confermare in €  103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come modificato dall’art. 3, comma 55 della L. 662/1996;

 

c)      di confermare in € 180,00 la detrazione  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui è titolare un soggetto passivo che si trova in un situazione di disagio economico-sociale.

 

Successivamente,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Con separata votazione e all’unanimità;

 

DELIBERA

 

di  dichiarare la presente  deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.