OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – Determinazioni delle detrazioni d’imposta per l’anno 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente esplicativa di come la G.C. con deliberazione n. 68 dell’8.11.2005 abbia provveduto a confermare per l’anno 2006 le medesime aliquote dell’anno 2005 che di seguito si elencano:
-Abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario, relative pertinenze o fabbricati
rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 18,
del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI 5,00 per mille
- Abitazioni locate 5,5 “ “
- Abitazioni tenute a disposizione 7,0 “ “
- Negozi, botteghe artigiane, uffici ecc. 5,5 “ “
- Aree edificabili 7,0 “ “
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2006 la detrazione prima casa nella stessa misura dell’anno 2005 e cioè: € 118,78
Visto l’art. 18 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI ;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 118 della Gazzetta Ufficiale n. 257 in data 31.10.1992;
Visto che con l’art. 4 (Finanza degli Enti Territoriali) il Governo è stato delegato, fra l’altro, a istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.), fissandola per quanto concerne gli atti di competenza di questo Comune i seguenti principi direttivi:
comma 1 - applicazione dell’ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell’imposta al Comune ove sono ubicati gli immobili;
...omissis...
comma 6 - determinazione di un’aliquota unica da parte del Comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l’aliquota massima fino al sei per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
...omissis...
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L.ivo n. 504 del 30.12.1992 e s.m.i., la misura del prelievo è fissata tra un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille;
Considerato che, in base alla vigenti disposizioni legislative di cui al Decreto n. 504/92 ed al Decreto n. 446/97, nonchè del T.U. n. 267 del 18.8.2000, le deduzioni I.C.I. nell’ambito comunale, da approvarsi annualmente, debbono essere approvate in Consiglio Comunale per la loro definitiva applicazione;
Considerato altresì che l’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 approvativo del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ha confermato la competenza consiliare in materia di regolamentazione dei tributi e disciplina generale delle tariffe, materie tra cui rientra l’argomento relativo alla determinazione delle detrazioni d’imposta che attengono a ben individuate fattispecie;
Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2004 di approvazione delle detrazioni I.C.I. per l’anno 2005;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;
D E L I B E R A
Di riconfermare per l’anno 2006 la detrazione d’imposta I.C.I. sulla prima casa nella misura di € 118,78.
Di prendere atto dell’intervenuta approvazione con deliberazione di G.C. n. 68 del 8.11.2005 delle nuove aliquote ICI per l’anno 2006 nelle misure di seguito elencate:
-Abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario, relative pertinenze o fabbricati
rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 18,
del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI 5,00 per mille
- Abitazioni locate 5,5 “ “
- Abitazioni tenute a disposizione 7,0 “ “
- Negozi, botteghe artigiane, uffici ecc. 5,5 “ “
- Aree edificabili 7,0 “ “