OGGETTO: Approvazione delle detrazioni concernenti l’ICI per l’anno 2005 e relative aliquote.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente esplicativa di come si intenda determinare la stessa detrazione d’imposta per la prima casa, già precedentemente vigente, per il prossimo esercizio finanziario 2005, a seguito di quanto approvato dalla G.C. con le nuove aliquote dell’anno 2005 che di seguito si elencano
-Abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario, relative pertinenze o fabbricati
rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 18,
del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI 5,00 per mille
- Abitazioni locate 5,50 “ “
- Abitazioni tenute a disposizione 7,00 “ “
- Negozi, botteghe artigiane, uffici ecc. 5,50 “ “
- Aree edificabili 7,00 “ “
- Detrazione prima casa € 118,78
Visto l’art. 18 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI ;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 118 della Gazzetta Ufficiale n. 257 in data 31.10.1992;
Visto che con l’art. 4 (Finanza degli Enti Territoriali) il Governo è stato delegato, fra l’altro, a istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.), fissandola per quanto concerne gli atti di competenza di questo Comune i seguenti principi direttivi:
comma 1 - applicazione dell’ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell’imposta al Comune ove sono ubicati gli immobili;
...omissis...
comma 6 - determinazione di un’aliquota unica da parte del Comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l’aliquota massima fino al sei per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
...omissis...
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L.ivo n. 504 del 30.12.1992 e s.m.i., la misura del prelievo è fissata tra un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille;
Considerato che, in base alla vigenti disposizioni legislative di cui al Decreto n. 504/92 ed al Decreto n. 446/97, nonchè del T.U. n. 267 del 18.8.2000, le deduzioni I.C.I. nell’ambito comunale, da approvarsi annualmente, debbono essere approvate in Consiglio Comunale per la loro definitiva applicazione;
Considerato altresì che l’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 approvativo del nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ha confermato la competenza consiliare in materia di regolamentazione dei tributi e disciplina generale delle tariffe, materie tra cui rientra l’argomento relativo alla determinazione delle detrazioni d’imposta che attengono a ben individuate fattispecie;
Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 43 del 11.12.2003 di approvazione delle detrazioni I.C.I. per l’anno 2004;
Ritenuto di riconfermare, anche per l’anno 2005, la detrazione d’imposta già vigente per l’anno 2004, per la prima casa;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;
D E L I B E R A
Di riconfermare per l’anno 2005 la detrazione d’imposta I.C.I. sulla prima casa nella misura di € 118,78.
Di prendere atto dell’intervenuta approvazione con deliberazione di G.C. n. 94 del 16.11.2004 delle nuove aliquote ICI per l’anno 2005 nelle misure di seguito elencate:
-Abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario, relative pertinenze o fabbricati
rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 18,
del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI 5,00 per mille
- Abitazioni locate 5,50 “ “
- Abitazioni tenute a disposizione 7,00 “ “
- Negozi, botteghe artigiane, uffici ecc. 5,50 “ “
- Aree edificabili 7,00 “ “