Deliberazione G.C. n. 21 del 10.3.2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2005.
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (di seguito I.C.I.).
Visto , in particolare l'art. 6 del predetto decreto il quale dispone che l'aliquota ICI sia stabilita dal Comune con deliberazione e che, in caso di mancata o tardiva adozione entro i limiti stabiliti, si applica l'aliquota del 4 per mille (quattro per mille).
Visto che, per effetto della disposizione recata dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale.
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”,che testualmente recita:
"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Vista
Dato atto che questo Comune si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 adottando apposito regolamento in materia, approvato con atto di Consiglio Comunale n.
· C.C. n. 3 del 28.02.2000;
· C.C. n. 3 del 24.03.2003;
· G.C. n. 8 del 12.02.2004;
· G.C. n. 43 del 29.10.2004
Ritenuto di dover determinare, per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nonché la detrazione d'imposta come segue:
· ALIQUOTA ORDINARIA: 6,00 per mille (sei per mille);
· DETRAZIONE D’IMPOSTA: €. 110,00
· FABBRICATI CAT. D: 7,00 per mille (sette per mille)
· AREE EDIFICABILI : 7,00 per mille (sette per mille)
al fine anche di :
- assicurare l'equilibrio di bilancio nel rispetto delle norme dettate dall'art. 193 del Testo Unico n. 267/2000;
- dare copertura alle spese di parte corrente;
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto.
Visto il gettito previsto per detta imposta nell'anno 2004 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione).
Stimato il gettito presunto, in applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta come sopra indicate, pari a €. 374.000,00.
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del Decreto Legge 8.8.1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, da parte del responsabile dell’area amministrativo finanziaria, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,
1. Di determinare, per l’anno
· ALIQUOTA ORDINARIA: 6,00 per mille (sei per mille);
· DETRAZIONE D’IMPOSTA: €. 110,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione da parte del soggetto passivo, per le fattispecie consentite;
· FABBRICATI CAT. D: 7,00 per mille (sette per mille)
· AREE EDIFICABILI : 7,00 per mille (sette per mille)
2. Di dare atto che, nel caso in cui la detrazione spettante non possa essere totalmente utilizzata per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere scontata sulle pertinenze, purché alla stessa durevolmente asservite, anche se distintamente iscritte in catasto.
3. Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione alla Direzione Centrale per
4. Successivamente, con voti unanimi e palesi, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.