Estratto deliberazione C.C. n. 10 del 29-03-2007
Oggetto: |
Imposta comunale sugli immobili: determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2007. |
Richiamate le norme di cui al decreto legislativo 30-12-1992 n. 504 e s.m.i. con le quali veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Richiamato in particolare l’art. 6, come sostituito dall’articolo 3 comma 53 legge 23-12-1996 n. 662, che stabilisce che l’aliquota deva essere deliberata in misura non inferiore al 4 ‰ né superiore al 7 ‰, con possibili diversificazioni in riferimento alla destinazione d’uso degli immobili, alla qualità di abitazione principale o alla loro mancata locazione;
Richiamato altresì l’art. 8 del citato D.lgs. 504/’92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23-12-1996 n. 602, che al comma 3° recita “A decorrere dall’anno di imposta 1997 … l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo di lire 200.000, pari ad € 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a lire 500.000, pari ad € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
Visto l’art. 1 comma 156 della Legge 27-12-2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che demanda al Consiglio comunale la determinazione dell’aliquota ICI, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali;
Ricordato come il termine, inizialmente stabilito dall’art. 6 del citato D.lgs. n. 504/’92 al 31 ottobre di ogni anno, è stato definitivamente stabilito, dall’art. 53 comma 16 della legge 23-12-2000 n. 388, entro al data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto con Decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006 (GU 287 dell’11.12.2006) è stato stabilito al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria per l’anno 2007 – in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberare il bilancio, hanno effetto il 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 11 del 02.03.2006, con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno 2006;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
a- assicurare l’equilibrio di bilancio;
b- reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati, e comunque a livelli consoni, i vari servizi forniti ai cittadini. Di dover anche per l’anno 2007 stabilire delle aliquote superiori al minimo di legge;
delibera
1- di stabilire per l’anno 2007, fatto salvo quanto disposto ai punti 2), 3) e 4), nella misura del 5‰ l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili istituita con D.lgs. 30-12-1992 n. 504;
2- di stabilire, per l’anno 2007, l’aliquota del 7 ‰ per i beni immobili che il proprietario non residente tenga a disposizione o comunque sfitti;
3- di stabilire, per l’anno 2007, l’aliquota del 7 ‰ per gli immobili classificati nella categoria catastale D;
4- di stabilire, per l’anno 2007, l’aliquota del 4 ‰ per le aree fabbricabili;
5- di stabilire, per l’anno 2007, nella somma di € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
6- di disporre che la presente deliberazione, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 58 comma 4° D.lgs. 15-12-1997 n. 446, venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.