Estratto deliberazione G.C. n. 11 del 02-03-2006

 

 

Oggetto:

Imposta comunale sugli immobili:  determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2006 -  Conferma.

 

La  Giunta  comunale

 

Dato atto che, con l’art. 1 c. 155 della legge n. 266 del 23-12-2005 – finanziaria 2006 -  è stato stabilito al  31 marzo 2006  il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali;

 

Richiamate le norme di cui al decreto legislativo 30-12-1992 n. 504 con le quali veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

Richiamato in particolare l’art. 6, come sostituito dall’articolo 3 comma  53 legge 23-12-1996 n. 662,  che stabilisce che l’aliquota deva essere deliberata in misura non inferiore al 4 ‰ né superiore al 7 ‰, con possibili diversificazioni  in riferimento alla destinazione d’uso degli immobili, alla qualità di abitazione principale o alla loro mancata locazione;

 

Richiamato altresì l’art. 8 del citato D.lgs. 504/’92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23-12-1996 n. 602, che al comma 3° recita “A decorrere dall’anno di imposta 1997 … l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%;  in alternativa l’importo di lire 200.000, pari ad € 103,29  di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a lire 500.000, pari ad € 258,23  nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

a- assicurare l’equilibrio di bilancio;

b- reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati, e comunque a livelli consoni, i vari servizi forniti ai cittadini.  Di dover anche per l’anno 2006 stabilire delle aliquote superiori al minimo di legge;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria del 5 per mille ai fini dell’ICI e  la detrazione per abitazione principale come stabilito per lo scorso anno 2005;

 

Ritenuto altresì confermare l’ulteriore aliquota del 7 per mille ai fini ICI, già introdotta  a partire dall’anno 2002, per i beni immobili per i quali i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta non possiedano la residenza anagrafica nel comune di Strambinello;

 

delibera

 

1-      di confermare per l’anno 2006, nella misura del 5‰ l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili istituita con D.lgs. 30-12-1992 n. 504;

2-      di confermare, sempre per l’anno 2006, nella somma di € 103,29  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3-      di confermare, sempre per l’anno 2006,  l’ulteriore aliquota del 7 ‰ per i beni immobili per i quali i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta non possiedano la residenza anagrafica nel comune di Strambinello.