Deliberazione C.C. n. 5 del 04/04/2008

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  - Determinazione aliquote e detrazione prima casa per l’anno 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita l’introduzione del Sindaco Presidente;

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 27/04/2007 con la quale venivano determinate le aliquote ICI nella seguente misura:

 

·               abitazione  principale con relative pertinenze dirette -terreni agricoli     5 per mille;

·               fabbricati diversi da quelli sopra individuati                                        7 per mille;

·               terreni edificabili                                                                                6 per mille;

 

con detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. nella misura di  € 120,00 (centoventi/00).

 

rilevato che l’art. 30 commi 12 e 13 della L. 488/99 ha esteso alla pertinenza, così come inteso all’art. 817 del c.c., delle abitazioni principali l’applicazione dell’aliquota ridotta;

 

visto l’art. 1 comma 5, della Legge 24/12/2007 n. 244, Legge finanziaria 2008, che introduce un’ulteriore detrazione in materia di I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato. L’ulteriore detrazione, che comunque non può essere superiore a €. 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Precisato che la suindicata minore entrata ICI, che deriva dalla detrazione 1,33 per mille, è rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico dello Stato; 

 

richiamato, a tal proposito, il comma 7, dell’art. 1 della legge 24/12/2007 n. 244, che stabilisce le modalità per ottenere il rimborso e precisamente l’adempimento a carico degli Enti Locali di trasmettere entro il 30 aprile 2008, al Ministero dell’Interno, un’apposita certificazione attestante il mancante gettito previsto;

 

ritenuto, pertanto, di poter confermare anche per l’anno 2008 le succitate aliquote ICI;

 

sentita la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Baratto (vedi allegato);

 

visto il Decreto del Ministro dell’interno del  20 marzo 2008 con il quale è stato differito al 31 maggio 2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali;

 

vista la Legge 24/12/2007  n. 244 (Finanziaria 2008);

 


si procede alla votazione in forma palese ottenendo il seguente risultato:

 

PRESENTI N.         10   - VOTANTI  N.    10       

ASTENUTI  N. 0

VOTI FAVOREVOLI N.  9

VOTI CONTRARI N.  1  (Baratto G.)

 

visto l’esito della votazione e alla luce del predetto risultato

 

DELIBERA

 

1.       di approvare  le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2008:

·               abitazione  principale con relative pertinenze dirette -terreni agricoli    5 per mille;

·               fabbricati diversi da quelli sopra individuati                                        7 per mille;

·               terreni edificabili                                                                              6 per mille;

 

2.        di quantificare la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. nella misura di  € 120,00 (centoventi/00).

 

3.         di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale mediante invio della presente, entro i trenta giorni successivi all’adozione della presente, alla direzione regionale delle finanze;

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 267/2000.