Delib. N° 13 |
del 14/03/2006 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - Determinazione aliquote per l’anno 2006 |
udita la relazione del Sindaco;
dato atto che con l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
richiamata la legge finanziaria del 23/12/2005 n. 266 che proroga al 31/03/2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006 degli Enti Locali
visto il titolo I capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. concernente l’istituzione dell’imposto Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
visto il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 modificato dall’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 , modificato ancora dall’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e la legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 1 comma 5 con i quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto riguarda in particolare l’articolazione della tariffa nonchè il sistema delle riduzioni e delle detrazioni di imposta;
richiamata la deliberazione G.C. N. 21 del 15/02/2005 con cui si determinavano le aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili;
visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 6 comma 1 e dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92 e dell’art. 58 della legge 146/97 e s.m.i. la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;
visto l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 così come modificato dal D.Lgs. 23/3/1988 n. 56 e s.m.i. che recita: “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
1. di mantenere inalterata per l’anno 2006 l’aliquota dell’abitazione principale e delle pertinenze esclusivamente asservite alla predetta abitazione al 5 per mille;
2. di dare atto che per la detrazione relativa all’abitazione principale è stato preso quale parametro di calcolo Euro 103,29, fermo restando che la competenza alla fissazione della stessa è del Consiglio Comunale.
3. di mantenere inalterata per l’anno 2006 l’aliquota dei terreni agricoli al 5%;
4. di mantenere inalterata per l’anno 2006 l’aliquota parti al 6 per mille per tutti quei fabbricati che non rientrino in quelli di cui al punto 1) e per i terreni ritenuti edificabili dal vigente strumento urbanistico
5. di mantenere inalterata per l’anno 2006 l’aliquota pari al 7 per mille per i fabbricati che rientrano nella categoria catastale “D 8”.