DELIBERA GIUNTA COMUNALE  N.12 DEL 15.03.2006

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, emanato in esecuzione dell’art. 4 della legge delega 23.10.1992, n. 421, e come sostituito dall’art. 3 -  comma 53 - della legge  23.12.1996, n. 662, successivamente modificato dall’art. 10 - comma 12 - del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge 28.2.1997, n. 30, che così recita testualmente:

 

1)  “L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre (termine fissato al 31 dicembre ai sensi della legge n° 488/99) di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del Decreto Legislativo 25  febbraio 1995, n.77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336;

2)  L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3)  L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’articolo 4.

4)  Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.”

 

            Considerato che, per effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 sopracitato, e art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/92, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662 e dalla Legge 9.5.1997, n. 122, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

            Rilevato che con deliberazione della G.C. n. 12 in data 02.03.2005, venne determinata per l’anno 2004, l’aliquota del 4 per mille in misura unica su tutte le basi imponibili e la detrazione d’imposta per abitazione principale nell’importo di €.103,29;

 

            Visto l’art. 54 - comma 1 - del D. Lgs. 15.12.19997, n. 446, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lvo 23.3.1998 n. 56 che così recita testualmente:

“ 1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini  dell’approvazione del bilancio di previsione”;

 

            Visto l’articolo 1 della Legge 23.12.2005, n° 266, con cui viene differito al 31.3.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 in deroga all’art. 151 - comma 1 - del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, che fissava il termine al 31.12.2005;

 

            Visto l’art. 53- comma 16 - della Legge 23.12.2000 n. 388, e s.m.i., con il quale è stato altresì differito alla data di approvazione del bilancio (31.03.2006) il termine per deliberare le tariffe, le aliquote, ecc.;

 

            Ritenuto poter determinare anche per l’anno 2006, ai sensi delle norme sopra richiamate, l'aliquota per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché la detrazione d’imposta nelle misure e nel modo seguente:

 

A - ALIQUOTA

Aliquota del 4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze

 

B - DETRAZIONE

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n° 267, ed in particolare gli artt. 42 - comma 2 - lettera f) e 48 - comma 2;

Detrazione d’imposta per abitazione principale = €. 103,29;

 

Con voti favorevoli resi in modo palese

 

 

DELIBERA

 

 

1 - di determinare, nella misura del 4 (quattro) per mille, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

 

2 - di determinare ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs 504/92, come sostituito dall’art.  3, comma 55, Legge 23.12.1996 n. 662 e dall’art. 3 del D.L. 50/97, convertito nella Legge n. 122/97, anche per l’anno 2004, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale in €.103,29;

 

3 - di comunicare la presente determinazione al concessionario della riscossione dei tributi per i relativi provvedimenti;

 

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52 comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e s.m.i.;

 

5 - di introitare l’imposta di che trattasi nell’apposito capitolo del bilancio di previsione 2006;

 

            Successivamente, con votazione unanime favorevole

 

DELIBERA

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.