L’articolo 1 del D.L. 93/2008 ha disposto l’esenzione ICI per la prima casa ad eccezione per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: |
Il Consiglio Comunale con atto n. 2 del 11/03/2008 ha confermato per l’anno 2009 le seguenti aliquote: |
5,5 PER MILLE: per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione classificate nelle seguenti categorie catastali: A/1-A8-A/9. |
N.B. ABITAZIONE PRINCIPALE: abitazione nella quale il soggetto (persona fisica) risiede. |
PERTINENZA: Si intende pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta iscritta in catasto in C6 - C7 |
6,5 PER MILLE: indistintamente per tutti gli altri immobili. |
6,5 PER MILLE: per le aree fabbricabili. |
DETRAZIONE PER |
L’art. 37 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio |
Le rate in acconto ed in saldo dell’ICI dovranno essere versate: |
Con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 8/2/2006 sono stati aggiornati i valori delle aree fabbricabili. Tali valori sono d’applicare per il calcolo dell’imponibile A PARTIRE DELL’ANNO 2006 SINO A NUOVO AGGIORNAMENTO.
Attenzione: IMMOBILI CON RENDITA PRESUNTA Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (finanziaria 2007) ha abrogato il comma 4 dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92. Dal 1° gennaio 2007, la rendita presunta utilizzata in molti casi come base imponibile per il calcolo dell’I.C.I. non esiste più e dalla stessa data l’imposta dev’ essere calcolata esclusivamente sulla rendita effettiva. Si invitano i Contribuenti a verificare che gli immobili di proprietà siano regolarmente accatastati.