IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI) al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;
Richiamato il D.LGS. n. 504 del 30 dicembre 1992 concernente il “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;
Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.Lgs. 504/92;
Visto, in particolare, l’art. 59 del D.Lgs. 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 53 in data 26.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’01/01/1999;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 30.11.2006, pubblicato sulla G.U. n. 287 dell’11.12.2006, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007 degli Enti locali è stato differito al 31.03.2007;
Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 296 del 27-12-2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota relativa all’Imposta comunale sugli Immobili (ICI);
Considerato inoltre che l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 riconferma in assenza di deliberazione le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni d’imposta determinate per l’anno 2006 con atto di G.C. n. 6 del 27-02-2006, esecutiva, secondo le misure seguenti:
- aliquota ordinaria del 5 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili;
- detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, pari ad € 103,29;
Atteso che, per l’anno 2007, la previsione dell’entrata ICI (escludendo l’attività di accertamento d’ufficio), viene quantificata in €. 130.000,00;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali Sigg.:
BAR Danilo – Vicesindaco – il quale illustra i contenuti del presente atto deliberativo nonché le prime risultanze del lavoro svolto dalla ditta FI.LO. RIBES S.p.A. in merito all’analisi, sul territorio, dell’ICI e del patrimonio immobiliare;
GIAI Luca, il quale sottolinea come sia importante arrivare al più presto ad un ruolo dell’ICI anche per alleviare i cittadini nella compilazione dei bollettini, senza dover ricorrere a commercialisti, con aggravi di costi;
Rilevato che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:
Con votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
presenti: n. 12
astenuti: n. =
votanti: n. 12
voti favorevoli: n. 12
voti contrari: n. =
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e s’intende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione;
2. di confermare per l’anno 2007, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili;
3. di confermare per l’anno 2007, nella misura di € 103,29, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;
4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3/DPF del 16.04.2004;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
— Presenti n. 12
— Astenuti n. =
— Votanti n. 12
— Favorevoli n. 12
— Contrari n. =