......OMISSIS 1) di fissare per l’anno 2006, nelle misure seguenti, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
A – ALIQUOTE
- ALIQUOTA ORDINARIA 5,9 per mille
- ALIQUOTA ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune 5,5 per mille (estesa alle pertinenze)
B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO € 140,00
- ULTERIORE DETRAZIONE: in aggiunta alla detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 140,00 è concessa una ulteriore detrazione di € 118,00 fino a un totale di € 258,00 (€ 140,00 + 118,00) per i nuclei familiari con almeno un componente convivente disabile o portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, risultanti dal certificato rilasciato dalle strutture pubbliche competenti e con invalidità pari o superiore al 75%.
Al soggetto passivo ICI spetta la detrazione di € 118,00 soltanto se:
il componente disabile o portatore di handicap convivente, sia il coniuge oppure abbia un grado di parentela e/o affinità di 1’ grado;
Né il proprietario né i componenti il nucleo familiare sono proprietari di altri immobili o quota di immobili, oltre quello per il quale viene richiesta la detrazione il cui valore ai fini ICI superi complessivamente € 25.823,00;
non effettuano sub-locazione;
L’unità immobiliare per la quale richiedono la detrazione, è catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A1, A/8, A/9, A10.
Qualora il soggetto con invalidità abbia dimora presso una struttura di ricovero assistenziale, il soggetto passivo ICI decadrà dal beneficio dell’ulteriore detrazione.
Per poter usufruire dell’ulteriore detrazione, è necessario presentare entro il mese di aprile dell’anno oggetto di imposta, un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità dell’ulteriore detrazione;