DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 19/04/2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007. (220)
D’iniziativa del Sindaco, a relazione dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Personale.
Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge n. 388 del 23/12/2000 che ha fissato il termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote di imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
Visto il comma 53 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23/12/’96 che ha sostituito il comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/’92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, nel modo seguente: “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.”
Visto il medesimo articolo 3, della legge sopra citata, comma 55, che ha modificato l’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92 elevando a Euro 103,29 l’importo della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della sopra citata Legge, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Visto il comma 1 lett. e) dell’articolo 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 che consente ai Comuni, con regolamento adottato a norma dell’Art. 52, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Visto il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 9/12/1998 che, al fine di promuovere una più incisiva politica abitativa, prevede la possibilità per i Comuni di derogare alla misura massima delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, elevandola pertanto fino al 9 per mille.
Visto il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di Consiglio n. 191 del 18/12/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Vista la deliberazione di Giunta n. 587 del 9/12/1999 in materia di agevolazioni fiscali per le microimprese di nuova istituzione che occupano meno di 10 dipendenti e con il requisito di possedere l’indipendenza che si intende rispettata quando i capitali o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese;
I soggetti interessati a tali agevolazioni sono:
- Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- Lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali o da stabilimenti dismessi;
- Lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- Persone iscritte da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento;
- Donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.
Alla richiesta per usufruire delle riduzioni dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti previsti per avere diritto alla presente riduzione.
In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un’autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività produttive già esistenti alla data del 31/12/99.
Visto il comma 3 dell’Art. 58 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 che consente di stabilire la detrazione in misura superiore a Euro 258,22, l’ Amministrazione Comunale di Rivoli intende adottare misure di sostegno alla famiglia e ai giovani fissando una detrazione pari a Euro 500,00 per la durata di un biennio dalla data di acquisto del bene per l’utilizzo di abitazione principale, l’ unità immobiliare classificata in una delle seguenti categorie catastali:
A2 – Abitazioni di tipo civile;
A3 – Abitazioni di tipo economico
A4 – Abitazioni di tipo popolare
A5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare
La citata detrazione è estesa con le medesime modalità anche alla prima pertinenza in categoria C/6.
Per ottenere la citata detrazione occorrono i seguenti requisiti:
- l’unità immobiliare deve essere adibita dal possessore a propria abitazione principale (comprovata in tal senso dalla residenza anagrafica nell’immobile) entro sei mesi dalla data di acquisto;
- il cittadino richiedente non deve possedere altri immobili;
- il beneficio si applica sugli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2006;
- il cittadino deve risiedere nell’immobile per almeno due anni a partire dalla data di acquisto dell’immobile utilizzato per abitazione principale; in caso di cambio della residenza entro il biennio il cittadino decade dal beneficio da tale data;
- l’indicatore ISEE del nucleo famigliare (intendendosi per tale anche quello composto da una coppia di conviventi non legati da vincolo matrimoniale) deve essere inferiore a 28.000 Euro;
- l’immobile deve essere acquistato tramite atto di mutuo ipotecario sulla u.i. da utilizzare per abitazione principale;
- il limite di età è di 40 anni alla data di acquisto dell’immobile;
- presentazione all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione ICI di apposita domanda attestante il possesso dei requisiti sopraindicati.
Vista la legge n. 662 del 23/12/1996 all’articolo 3 comma 55 punto 4, che disciplina la applicazione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione per l’abitazione principale.
Vista la legge n. 296 del 27/12/2006 all’articolo 1 comma 156, che dispone che le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale.
Visti i riferimenti legislativi descritti in premessa, si ritiene di applicare per il 2007 alla imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
a) nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali utilizzate dai proprietari insieme alla prima pertinenza, intendendo come tale solo il primo box di proprietà (categoria catastale C/6), come disciplinato dal nuovo regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti dalle microimprese come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 587 del 09/12/’99 in materia di agevolazioni fiscali per l’anno di inizio attività e per i due anni solari successivi;
c) nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari non locate appartenenti alle categorie delle abitazioni per le quali non risulta essere stato registrato un contratto di locazione da almeno 1 anno;
d) nella misura del 5.25 per mille per gli immobili posseduti dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) e dal C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torino);
e) nella misura del 0,1 per mille per gli immobili usati dal locatore come abitazione principale con un contratto di affitto disciplinato dalla L. 431/98 art. 2 commi 3 e 4, alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 8/7/2004 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, subordinati alla presentazione del contratto di locazione registrato;
f) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e non, ad esclusione di quelli disciplinati dai punti a), b), c), d), e).
L’adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 e dell’art.7 dello Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale
- di applicare per il 2007 l’Imposta Comunale sugli Immobili nel modo seguente :
a) nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali utilizzate dai proprietari insieme alla prima pertinenza, intendendo come tale solo il primo box di proprietà (categoria catastale C/6), come disciplinato dal nuovo regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti dalle microimprese come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 587 del 09/12/’99 in materia di agevolazioni fiscali per l’anno di inizio attività e per i due anni solari successivi;
c) nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari non locate appartenenti alle categorie delle abitazioni per le quali non risulta essere stato registrato un contratto di locazione da almeno 1 anno;
d) nella misura del 5.25 per mille per gli immobili posseduti dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) e dal C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torino);
e) nella misura del 0,1 per mille per gli immobili usati dal locatore come abitazione principale con un contratto di affitto disciplinato dalla L. 431/98 art. 2 commi 3 e 4, alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 8/7/2004 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, subordinati alla presentazione del contratto di locazione registrato;
f) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e non, ad esclusione di quelli disciplinati dai punti a), b), c), d), e).
- di fissare la detrazione nella misura minima di Euro 103,32.
- di fissare la detrazione di Euro 500,00 per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in una delle seguenti categorie catastali:
A2 – Abitazioni di tipo civile;
A3 – Abitazioni di tipo economico
A4 – Abitazioni di tipo popolare
A5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare
La citata detrazione è estesa con le medesime modalità anche alla prima pertinenza in categoria C/6.
Per essere ammessi a tale detrazione il cittadino non deve possedere altri immobili e deve essere in possesso dei seguenti requisiti :
- l’unità immobiliare deve essere adibita dal possessore a propria abitazione principale (comprovata in tal senso dalla residenza anagrafica nell’immobile) entro sei mesi dalla data di acquisto;
- il cittadino richiedente non deve possedere altri immobili;
- il beneficio si applica sugli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2006;
- il cittadino deve risiedere nell’immobile per almeno due anni a partire dalla data di acquisto dell’immobile utilizzato per abitazione principale; in caso di cambio della residenza entro il biennio il cittadino decade dal beneficio da tale data;
- l’indicatore ISEE del nucleo famigliare (intendendosi per tale anche quello composto da una coppia di conviventi non legati da vincolo matrimoniale) deve essere inferiore a 28.000 Euro;
- l’immobile deve essere acquistato tramite atto di mutuo ipotecario sulla u.i. da utilizzare per abitazione principale;
- il limite di età è di 40 anni alla data di acquisto dell’immobile;
- presentazione all’ Ufficio Tributi entro il termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione ICI di apposita domanda attestante il possesso dei requisiti sopraindicati.
- di applicare le disposizioni previste dal comma 56 dall’art. 3 descritto nella premessa e di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- di applicare le disposizioni previste dal comma 1 lett. e) dell’art. 3 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 descritto nella premessa e di considerare, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta, equiparata alla abitazione principale l’unità immobiliare, inclusa di pertinenza, concessa dal proprietario o dall’usufruttuario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale; la detrazione per abitazione principale può essere applicata una sola volta.