Ufficio : 20
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberazione su proposta dell’Assessore Risorse finanziarie e personale.
Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge n. 388 del 23/12/2000 che ha fissato il termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote di imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
Visto il comma 53 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23/12/’96 che ha sostituito il comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/’92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, nel modo seguente: “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.”
Visto il medesimo articolo 3, della legge sopra citata, comma 55, che ha modificato l’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92 elevando a Euro 103,29 l’importo della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della sopra citata Legge, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Visto il comma 1 lett. e) dell’articolo 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 che consente ai Comuni, con regolamento adottato a norma dell’Art. 52, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Visto il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 9/12/1998 che, al fine di promuovere una più incisiva politica abitativa, prevede la possibilità per i Comuni di derogare alla misura massima delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, elevandola pertanto fino al 9 per mille.
Visto il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di Consiglio n. 191 del 18/12/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Vista la deliberazione di Giunta n. 587 del 9/12/1999 in materia di agevolazioni fiscali per le microimprese di nuova istituzione che occupano meno di 10 dipendenti e con il requisito di possedere l’indipendenza che si intende rispettata quando i capitali o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese;
I soggetti interessati a tali agevolazioni sono:
- Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- Lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali o da stabilimenti dismessi;
- Lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- Persone iscritte da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento;
- Donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.
Alla richiesta per usufruire delle riduzioni dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti previsti per avere diritto alla presente riduzione.
In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un’autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività produttive già esistenti alla data del 31/12/99.
Vista la legge n. 662 del 23/12 /1996 all’articolo 3 comma 55 punto 4, che disciplina la applicazione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione per l’abitazione principale.
Visti i riferimenti legislativi descritti in premessa, si ritiene di confermare le aliquote dell’anno precedente.
L’adozione del presente atto compete alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- di applicare per il 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili nel modo seguente :
a) nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali utilizzate dai proprietari insieme alla prima pertinenza, intendendo come tale solo il primo box di proprietà (categoria catastale C/6), come disciplinato dal nuovo regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti dalle microimprese come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 587 del 09/12/’99 in materia di agevolazioni fiscali per l’anno di inizio attività e per i due anni solari successivi;
c) nella misura del 9 per mille per i fabbricati, appartenenti alle categorie delle abitazioni, non locati o tenuti a disposizione del proprietario;
d) nella misura del 5.25 per mille per gli immobili posseduti dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) e dal C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torino);
e) nella misura del 2 per mille per gli immobili usati dal locatore come abitazione principale con un contratto di affitto disciplinato dalla L. 431/98 art. 2 commi 3 e 4, meglio denominato “secondo canale” con “accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi.”
f) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e non, ad esclusione di quelli disciplinati dai punti a), b), c), d), e).
- di fissare la detrazione nella misura minima di Euro 103,32.
- di applicare le disposizioni previste dal comma 56 dall’art. 3 descritto nella premessa e di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- di applicare le disposizioni previste dal comma 1 lett. e) dell’art. 3 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 descritto nella premessa e di considerare, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta, equiparata alla abitazione principale l’unità immobiliare, inclusa di pertinenza, concessa dal proprietario o dall’usufruttuario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale; la detrazione per abitazione principale può essere applicata una sola volta.