OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 31, comma 1, della Legge 23/12/1998, n.
Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (con cui è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili), così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle eventuali esenzioni;
Appurato che nell’anno 2006, così come negli anni precedenti, erano in vigore le seguenti aliquote e detrazioni:
* aliquota unica pari al 5 (cinque) per mille e con una detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 104,00 (centoquattro);
* equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 di:
* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
* abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
* aliquota agevolata pari all’1 per mille per fattispecie contemplate nell’art. 1, c. 1 e 5 della legge 27.12.1997, n. 449 (“(…omissis…) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”)
Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno;
Ricordato che il presente atto, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2007;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;
Con n. 13 (tredici) voti favorevoli su n. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
D E L I B E R A
* di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore lo scorso anno, così riassumibili:
* aliquota unica pari al 5 (cinque) per mille e con una detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 104,00 (centoquattro);
* equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 di:
* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
* abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
* aliquota agevolata pari all’1 per mille per fattispecie contemplate nell’art. 1, c. 1 e 5 della legge 27.12.1997, n. 449 (“(…omissis…) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”)
* di dare atto che la presente, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2007.