C.C. N. 6 del 25-03-2011
OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. DA APPLICARSI NELL'ANNO 2011.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (L.27/12/2006 n.296) il quale prevede che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni I.C.I. devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;
- il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 il quale dispone che non sono più soggette ad Ici le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ovvero quelle considerate tali dal D.Lgs. n. 504/1992, cui si aggiungono le relative pertinenze; rimangono escluse dall’esenzione le categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli) le quali potranno usufruire solamente della detrazione comunale deliberata;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/04/2010 con la quale si determinavano le aliquota ICI da applicarsi nell’anno 2010 nella misura del:
· 4,00 per mille per le unità immobiliari situate in zone montane;
· 5,75 per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;
· 5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.
Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote ICI applicate nell’anno 2010 anche per il corrente anno;
Dopo breve discussione;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
Visti i pareri del Ragioniere, in merito alla regolarità contabile, e del Segretario Comunale in merito alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art.49 del D.L. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione favorevole unanime,
DELIBERA
1) |
Di approvare le seguenti aliquote ICI da applicare per l’anno 2011: - 4,00 per mille per le unità immobiliari situate FUORI DAL CENTRO ABITATO OLTRE QUOTA 365; - 5,75 per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”; - 5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili. ABITAZIONI PRINCIPALI, INTESE NEI SENSI VOLUTI DALL’ARTICOLO 8 DEL D. LGS N. 504/92, POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI QUINCINETTO, OPPURE DA SOCI ASSEGNATARI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ANCH’ESSI PURCHE’ RESIDENTI NEL COMUNE DI QUINCINETTO. |
2) |
Di confermare l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale in €103,29, per quelle categorie escluse dall’esenzione di cui al D.L.93/2008. |