C.C. N. 6 del 25-03-2011                

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. DA APPLICARSI NELL'ANNO 2011.”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

-         il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (L.27/12/2006 n.296) il quale prevede che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni I.C.I. devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;

-         il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 il quale dispone che non sono più soggette ad Ici le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ovvero quelle considerate tali dal D.Lgs. n. 504/1992, cui si aggiungono le relative pertinenze; rimangono escluse dall’esenzione le categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli) le quali potranno usufruire solamente della detrazione comunale deliberata;

-         la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/04/2010 con la quale si determinavano le aliquota ICI da applicarsi nell’anno 2010 nella misura del:

·        4,00 per mille per le unità immobiliari situate in zone montane;

·        5,75 per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;

·        5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.

 

Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote ICI applicate nell’anno 2010 anche per il corrente anno;

 

Dopo breve discussione;

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

 

Visti i pareri del Ragioniere, in merito alla regolarità contabile, e del Segretario Comunale in merito alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art.49 del D.L. 18/08/2000 n. 267;

 

Con votazione favorevole unanime,

 

DELIBERA

 

1)

Di approvare le seguenti aliquote ICI da applicare per l’anno 2011:

-         4,00  per mille per le unità immobiliari situate FUORI DAL CENTRO ABITATO OLTRE QUOTA 365;

-         5,75  per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;

-         5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.

ABITAZIONI PRINCIPALI, INTESE NEI SENSI VOLUTI DALL’ARTICOLO 8 DEL D. LGS N. 504/92, POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI QUINCINETTO, OPPURE DA SOCI ASSEGNATARI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ANCH’ESSI PURCHE’ RESIDENTI NEL COMUNE DI QUINCINETTO.

2)

Di confermare l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale in €103,29, per quelle categorie escluse dall’esenzione di cui al D.L.93/2008.