Deliberazione consiglio comunale n.8 del 31/03/2008

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. DA APPLICARSI NELL’ANNO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

-         il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (L.27/12/2006 n.296) il quale prevede che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni I.C.I. devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;

-         i commi da 5 a 8 dell’art.1 della Legge Finanziaria 2008 (L.24/12/2007 n.244) i quali prevedono che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale ed è aggiuntiva rispetto alla detrazione fissata dal Comune;

-         la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 31/03/2007 con la quale si determinavano le aliquota ICI da applicarsi nell’anno 2007 nella misura del:

·        4,00 per mille per le unità immobiliari situate in zone montane;

·        5,75 per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;

·        5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.

 

Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote ICI applicate nell’anno 2007 anche per il corrente anno;

 

Dopo breve discussione;

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

 

Visti i pareri del Ragioniere, in merito alla regolarità contabile, e del Segretario Comunale in merito alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art.49 del D.L. 18/08/2000 n. 267;

 

Con votazione favorevole unanime,

 

DELIBERA

1)

Di approvare le seguenti aliquote ICI da applicare per l’anno 2008:

-         4,00  per mille per le unità immobiliari situate FUORI DAL CENTRO ABITATO OLTRE QUOTA 365;

-         5,75  per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;

-         5,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.

ABITAZIONI PRINCIPALI, INTESE NEI SENSI VOLUTI DALL’ARTICOLO 8 DEL D. LGS N. 504/92, POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI QUINCINETTO, OPPURE DA SOCI ASSEGNATARI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ANCH’ESSI PURCHE’ RESIDENTI NEL COMUNE DI QUINCINETTO.

2)

Di confermare l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale in € 103,29, oltre a quella stabilita dal comma 5, art.1 della Legge Finanziaria 2008 (L.24/12/2007 n.244).