Di determinare per l’anno 2008 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili così come segue:

 

 

 

 

-Di confermare  la detrazione dell’imposta relativa alle abitazione principali e relative pertinenze  in €. 103,29=;

 

-Di determinare i valori unitari minimi delle aree fabbricabili e terreni con cubatura trasferibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, secondo lo schema che segue, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione  C.C. n. 7 del 18.2.1999 s.m.i:

 

  1. Valore minimo, €. 30,00  al metro quadro, per le aree edificabili ai sensi del

Vigente P.R.G.C.

 

  1. Valore minimo, € 36,00 al metro quadro, per le aree edificabili per le quali sia

 stato approvato il P.E.C. (Piano di Edilizia convenzionata)

 

3.      Valore minimo, € 42,00 al metro quadro, per le aree edificabili per le quali sia stato rilasciato Permesso di Costruire.

 

  1. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori determinati, ai sensi del punto precedente, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo;

 

Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente punto rappresenta  un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente quando l’area non è oggetto di trasferimento. Nel caso in cui il lotto di terreno edificabile sia oggetto di compravendita sarà assunto, a base di calcolo per l’accertamento, il valore indicato nell’atto stesso, sia esso inferiore o superiore a quello scaturente applicando le indicazioni del Consiglio Comunale