Di determinare per l’anno 2008 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili così come segue:
- sette per mille su aree fabbricabili e terreni con cubatura trasferibile per contribuire ad una maggiore copertura delle spese in campo urbanistico, in previsione dell’approvazione della variante generale al P.R.G.C.
- cinque per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.
- sei virgola cinque per mille sugli altri fabbricati nel rispetto di una logica di contribuzione fiscale impostata su proprietà ed usi prevalentemente non abitativi.
-Di confermare la detrazione dell’imposta relativa alle abitazione principali e relative pertinenze in €. 103,29=;
-Di determinare i valori unitari minimi delle aree fabbricabili e terreni con cubatura trasferibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, secondo lo schema che segue, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 18.2.1999 s.m.i:
- Valore minimo, €. 30,00 al metro quadro, per le aree edificabili ai sensi del
Vigente P.R.G.C.
- Valore minimo, € 36,00 al metro quadro, per le aree edificabili per le quali sia
stato approvato il P.E.C. (Piano di Edilizia convenzionata)
3. Valore minimo, € 42,00 al metro quadro, per le aree edificabili per le quali sia stato rilasciato Permesso di Costruire.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori determinati, ai sensi del punto precedente, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo;
Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente punto rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente quando l’area non è oggetto di trasferimento. Nel caso in cui il lotto di terreno edificabile sia oggetto di compravendita sarà assunto, a base di calcolo per l’accertamento, il valore indicato nell’atto stesso, sia esso inferiore o superiore a quello scaturente applicando le indicazioni del Consiglio Comunale