Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Conferma aliquota Ici anno precedente , determinazione detrazione per la prima casa e inserimento della categoria catastale D6 (strutture ricettive) nell'aliquota Ici ridotta.
L’anno duemilanove addi ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti all’inizio della discussione del presente punto i Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. DIEGO JOANNAS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco GIOVANNI AROLFO assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato, seguendo l’ordine del giorno fissato.
Delibera di C.C. n. 36 del 22.12.2009 ad oggetto
Conferma aliquota Ici anno precedente , determinazione detrazione per la prima casa e inserimento della categoria catastale D6 (strutture ricettive) nell'aliquota Ici ridotta.
P A R E R I P R E V E N T I V I
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con legge 23.10.1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale”, venne consentito ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, mediante specifico decreto legislativo istitutivo - a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.);
Esaminato il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 attuativo della delega governativa conferita in materia di finanza territoriale;
Evidenziato che l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. sopra citato, come modificato con legge 23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 53, ed i successivi commi 54, 55, 56 e 57, che stabiliscono nuove e importanti modificazioni alla disciplina in materia di ICI, con possibilità di graduazioni, detrazioni e differenziazioni notevoli delle misure dell’imposta;
Ritenuto di condividere la dottrina prevalente che ha affermato come le disposizioni della finanziaria 2001 concretizzino un reale caso di federalismo fiscale, consentendo all’autonomia impositiva del Comune ampio ventaglio di opportunità in materia di disciplina di aliquota dell’ICI con competenza dell’organo esecutivo ed in materia di detrazioni dell’ICI che rientrando nella disciplina generale dei tributi, è da assegnare al Consiglio Comunale ex art. 32 della Legge 8.06.1990 n. 142 come inserito nell’art. 42 comma II lettera “f” del Dlgs 267/2000 T.U.E.L. che di fatto assegna in modo residuale per esclusione le detrazioni riferite ai tributi non rientrando nella fattispecie di “aliquote”;
Vista la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che – in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del Tuel nell’elencazione dei poteri riservati al Consiglio Comunale, alla lettera f), aveva previsto l’istituzione e l’ordinamento dei tributi comunali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, individuando indirettamente e in modo residuale, nella Giunta l’organo competente a fissarle - al comma 156 stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote e le detrazioni ICI è il Consiglio Comunale;
Visto, altresì, il D.L. 93/2008 (convertito con L. 126/2008) che all’ art. 1 recita:
“1- A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
Ritenuto comunque opportuno, oltre a confermare l’aliquota ICI ordinaria, confermare anche quella ridotta per le categorie residuali di abitazioni principali ancora soggette al tributo (A1 – A8 – A9) e la relativa detrazione;
Considerato plausibile, alla luce di quanto sopra, confermare le aliquote differenziate per l’ICI anno 2010 al 7 per mille in via ordinaria ed al 4.5 per mille per l’abitazione principale (A1 – A8 – A9), applicando la detrazione di Euro 155,00 all’abitazione principale anche in riferimento al progetto di bilancio 2010 proposto dalla G.C. con deliberazione n. 87 del 04.12.2009;
Ritenuto opportuno, inoltre, alla luce della richiesta pervenuta da parte della struttura turistica “Villaggio Kinka” (che si allega in copia), inserire la categoria catastale D6 nell’aliquota ridotta del 4,5 per mille per le strutture ricettive;
Preso atto del vigente regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili in vigore dal 01.01.2002 e s.m.i.;
Visto l’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92;
Visti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine:
- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi;
- alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e si intende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione;
2. Di confermare le aliquote ICI per l’anno 2010 così come definite con deliberazione della G.C. n. 68 del 13.12.2006, come di seguito specificato:
a) aliquota ordinaria 7 per mille;
b) aliquota ridotta per abitazioni principali (A1 – A8 – A9) 4,5 per mille e in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota ridotta del 4,5 per mille per le categorie catastali D2 (alberghi), D10 (aziende agrituristiche), D8 (campeggi – per le parti destinate a ricettività), B1 (collegi e convitti) previa autocertificazione dalla quale risulti:
- -apertura per 100 giorni minimi nel periodo invernale (1.12./30.04)
- -apertura per 50 giorni minimi nel periodo estivo (1.7/15.9)
(tenendo conto che le fattispecie devono essere entrambe soddisfatte per usufruire dell’aliquota agevolata).
3. Di inserire la categoria catastale D6 (per le parti destinate a ricettività) nell’aliquota ridotta del 4,5 per mille come indicato al precedente punto 2. lettera c);
4. Di confermare in Euro 155,00 la detrazione per l’abitazione principale (A1 – A8 – A9) sull’ICI per l’anno 2010 ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92;
5. Di prendere atto interamente, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale, della nuova disciplina introdotta dal D.L. 93/2008 all’art. 1 (convertito con L. 126/2008);
6. Di dare atto dei pareri regolarmente resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00 con una seconda distinta votazione unanime favorevole (n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti).
Delibera di C.C. n. 36 del 22.12.2009 ad oggetto
Conferma aliquota Ici anno precedente , determinazione detrazione per la prima casa e inserimento della categoria catastale D6 (strutture ricettive) nell'aliquota Ici ridotta.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
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La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/____ registro pubblicazioni n.____ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Pragelato, __/__/____
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Cristina Sasu
Il sottoscritto, visti glia atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza osservazioni, per cui la stessa è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data __/__/____ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.
Pragelato, __/__/____
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Cristina Sasu