deliberazione consiglio comunale n. 05/2008
· si conferma l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 nella misura del 6,5 per mille;
· si conferma l’aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:
- abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b);
- ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);
a) l’unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d’imposta;
c) l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
d) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l’immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.
· si conferma la detrazione dell’imposta, nella misura di € 103,29
Art. 1 comma
Detrazione ICI prima casa – Ulteriore detrazione ICI
All’art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
dati per il pagamento dell’imposta 2008: NON ANCORA IN POSSESSO