IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina sull'imposta comunale sugli immobili;
CONSIDERATO che l'Ente, ai sensi dell'art. 3, c. 53 della legge 662/1996 può deliberare, entro il termine di approvazione del Bilancio, l'aliquota ordinaria in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
ATTESO che l'Ente non può comunque ricorrere alla propria potestà impositiva oltre le necessità relative al conseguimento del pareggio economico e finanziario del proprio Bilancio;
PRESO ATTO:
- che l'aliquota vigente è fissata nella misura del 6,5 per mille;
- che l’aliquota ridotta al 6 per mille è prevista nelle seguenti ipotesi:
- abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b);
- ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);
a) l’unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d’imposta;
c) l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
d) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziale di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l’immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.
- di confermare la detrazione dell’imposta, nella misura di € 103,29
RITENUTO di confermare per l'anno 2005 l'aliquota ordinaria vigente per l'imposta comunale sugli immobili, il cui gettito è idoneo ad assicurare il pareggio del redigendo Bilancio;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale in materia di ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 09.03.1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 21.03.2003 e n. 10 del 17.03.2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere tecnico e quello contabile di cui all'art. 49 T.U.;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
· di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 nella misura del 6,5 per mille;
· di confermare l’aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:
- abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b);
- ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);
a) l’unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d’imposta;
c) l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
d) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l’immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.
· di confermare la detrazione dell’imposta, nella misura di € 103,29
15gc2005