Originale

Comune di Palazzo Canavese

Provincia di  Torino

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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N.9

 

OGGETTO:

Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquota per l'anno 2005.          

 

 

L’anno duemilacinque addì tre del mese di marzo alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 

Cognome e Nome

Presente

 

 

1.      PRELLE AMANDA - Sindaco

2.      CHINI FILIPETTO ADRIANO - Vice Sindaco

3.      MARINA ANGELO - Assessore

 

 

Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Bellucci Dott. Felice il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Parere di regolarità Tecnica e Contabile

 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

 

                Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000;

                Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

 

FAVOREVOLE

 

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to: Dr. Felice BELLUCCI

F.to:  Sig. Cominetto Roberto

 

 

Delibera N . 9 Del 03/03/2005

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquota per l'anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Udita la relazione del Signor Sindaco Presidente;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i., concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato ancora dall’art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l’art. 1, comma 5, con le quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I.  per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

Dato atto che con l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

Considerato che con la Legge n. 26 del 01.03.2005 di conversione del D.L. 30.12.2004 n. 314 è stato differito al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 degli Enti Locali;

Richiamata  la propria deliberazione  n. 8 del 04/03/2004 con la quale venivano fissate, per l’anno 2004, l’aliquota al 5 per mille per l’abitazione principale, al 5,50 per mille per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, nonché la detrazione per l’abitazione principale nella misura di  Euro 103,29;

Richiamata la propria deliberazione  n. 2 del 29.01.2004 con la quale venivano fissati, per l’anno 2004, i valori delle aree edificabili residenziali ed artigianali;

Preso atto che, dal 29/01/2004 è stato approvato il nuovo P.R.G. ed è vigente per il pagamento dell’imposta dal 01.02.2004 e che  tale strumento prevede oltre ad aree residenziali immediatamente utilizzabili alcune aree sia residenziali che artigianali soggette a  piani attuativi (PEC – PEEP – PIP – PECO );

Visto l’art. 42 lettera “f” del Testo Unico D.Lgs 18.08.2000 n. 267 , che cita: …“Il consiglio ha competenza limitatamente: … “f” istituzione e ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale della tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Constatato che le esigenze di Bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di fissare l’aliquota per l’anno 2005 nella seguente misura:

abitazione principale altri fabbricati ed aree fabbricabili:  5,50 per mille;

Dopo esauriente discussione;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1) di fissare, per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nella seguente misura:

-         aliquota del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquanta per mille) per l’abitazione principale, per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;

2) di dare atto che per la detrazione relativa all’abitazione principale, viene preso quale parametro di calcolo € 103,29, fermo restando che la competenza alla fissazione della stessa è del Consiglio Comunale;

3) di equiparare all’abitazione principale gli immobili dati in uso o usufrutto ai figli, fratelli o genitori;

4) di approvare, i valori dei terreni edificabili (sia residenziali che artigianali-industriali) come risultano dalla relazione presentata dall’arch. Cominetto Roberto, tecnico comunale, in data 10.02.2005, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che stabilisce nella misura di € 31,00/mq. per le aree residenziali e di € 24,00/mq. per le aree artigianali,industriali,terziaria e commerciale;

5) di stabilire, nel rispetto della sentenza del 13 ottobre - 16° novembre 2004 n. 21644  che le aree sia residenziali che artigianali soggette a  piani attuativi (PEC – PEEP – PIP – PECO ) sono temporaneamente considerate agricole, in quanto né in fatto né in diritto edificabili per espressa volontà della legge fino alla possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia;

6) di stabilire che non venga applicata la sanzione per omessa dichiarazione nei seguenti casi:

-         terreni già denunciati come “agricoli” o nei casi di “area esente” dal foglio 1 al foglio 8 ed il foglio 11;

-         casi in cui i terreni siano dati in affitto ad altri coltivatori diretti;

7) di dare atto che le riduzioni stabilite con la presente deliberazione avranno validità fino all’adozione di un nuovo provvedimento in merito; 

8) di precisare che non si procederà ad alcun rimborso di imposta nei confronti dei soggetti che hanno provveduto a versare l’I.C.I. sulla base di valori di mercato più elevati, essendo quello deliberato valore medio di riferimento;

9) di stabilire che i contribuenti che non riterranno congruo il valore al metro quadro individuato dalla Giunta potranno provare il minor valore della propria area edificabile a seguito di presentazione di apposita perizia tecnica a proprie spese che sarà oggetto di puntuale valutazione da parte del Comune. 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : PRELLE AMANDA

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Il Segretario Comunale

F.to : Bellucci Dott. Felice

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-apr-2005 al 11-mag-2005, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Palazzo Canavese , lì ____________________________

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to :  BELLUCCI Dott. Felice

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

 

ATTESTA

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

 

q       Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

Palazzo Canavese, lì____________________________

Il Segretario Comunale

F.to : Bellucci Dott. Felice

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

 

Palazzo Canavese, lì____________________________

Il Segretario Comunale

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-mar-2005

 

 

q       Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

 

q       Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

 

 

 

Il Segretario Comunale

Bellucci Dott. Felice