Deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del29/12/2004
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- - l’art. 1 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- - gli artt. Dal 2 al 18 – Tit. I – del D.Lgs. citato definiscono la normativa per l’applicazione dell’imposta stessa;
- - l’art. 2, della legge 9 Dicembre 1998 n. 431 relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, al comma quarto prevede la possibilità per i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 Dicembre 1988 n. 551,convertito dalla legge 21 febbraio 1989,n.61, tra i quali rientra anche il Comune di Orbassano, la possibilità di applicazione di un’aliquota I.C.I. inferiore al minino stabilito dal D.lgs 504/92 per gli immobili locati ai sensi dell’art 2 c. 3 della citata L.431/98 e superiore al limite massimo del 7 per mille fino all’aliquota del 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni .
- Ritenuto che la detrazione per abitazione principale per l’anno 2005 deve essere pari ad Euro 130 e che tale detrazione è applicabile anche agli alloggi assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa e dal Consorzio Intercomunale Torinese.
- Ritenuto che la detrazione per abitazione principale deve essere elevata a 180 Euro per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento , ovvero un soggetto dichiarato “ persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità “ ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Ritenuto che, per garantire gli equilibri del bilancio di parte corrente che si sta predisponendo e per assicurare un buon livello di funzionamento dei servizi, occorra confermare per l’anno 2005 la misura delle aliquote e delle detrazioni già previste nel 2004, con eccezione degli immobili locati ai sensi dell’art.2 c. 3 della L.431/98, si determinano le aliquote per l’anno 2005 nel seguente modo:
Ricordato inoltre che della presente deliberazione verrà richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .
Visto l’art 49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visti l’allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’art 48 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:
DELIBERA
Di stabilire, per l’anno 2005, nelle seguenti misure le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili( ICI) istituita col decreto legislativo 30/12/1992 n. 504
- a) 7 per mille aliquota ordinaria ;
- b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e per tutti gli immobili posseduti dall’Agenzia Territoriale per la Casa , dal Consorzio Intercomunale Torinese, dalla Citta’ di Torino ed alle pertinenze dei medesimi,
- c) 2 per mille per gli immobili locati ai sensi dell’ art. 2 comma.3, della L. 431/98
- d) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni
- e) di determinare in euro 130,00 la detrazione per abitazione principale elevandola ad euro 180,00 per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento , ovvero un soggetto dichiarato “ persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità “ ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.