PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) testualmente recita:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, che ha disposto che il termine per deliberare le aliquote è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso dovrà avvenire entro il 30.04.2010;
- l’articolo 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 relativo alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione degli atti relativi alla determinazione delle aliquote;
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, abbiano stabilito la residenza anagrafica, salvo prova contraria, come precisato dall’art. 1 comma
Tale esenzione si applica anche alla pertinenza distintamente iscritta in catasto. S’intende per pertinenza, esclusivamente, un solo garage o box o posto auto, la soffitta , la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare. Qualora, all’interno del complesso immobiliare o nello stesso edificio non sia presente il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta viene considerata come pertinenza un solo magazzino, deposito o tettoia così come previsto da Regolamento Comunale.
Tenuto conto che sono assimilate all’abitazione principale e pertanto, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal pagamento dell’imposta ICI le seguenti tipologie di immobili:
- l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado,
- l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata.
Richiamato l’art. 1 comma 5 della Legge 449/97 che prevede la possibilità di fissare aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici .
Dato atto che per l’anno 2010 non sono previsti aumenti delle aliquote .
DELIBERA
1. Di approvare per l’anno 2010 le seguenti aliquote ICI, nella misura del:
Aliquota ordinaria |
6,2 per mille |
Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relativo garage o box o posto auto, la soffitta , la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare. Qualora, all’interno del complesso immobiliare o nello stesso edificio non sia presente il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta viene considerata come pertinenza uno solo magazzino, deposito o tettoia; Abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata; Abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado (senza possibilità di detrazione) Aliquota abitazione posseduta da un soggetto che risiede in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata dai famigliari del soggetto passivo. |
4,5 per mille 4,5 per mille |
Aliquota per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi Comma 5, art.1 della Legge 449/97. Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 4 Legge 431/98. |
1 per mille |
Aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l’abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto . Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente per l’attività di costruzione. |
7 per mille |
2. di dare atto che la stipula dell’accordo territoriale per la definizione dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 verrà definita successivamente con apposita deliberazione.
3 di confermare in euro 130,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale per le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
4 di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’adozione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.