PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) testualmente recita:

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo ……omissis…….

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, che ha disposto che il termine per deliberare le aliquote è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso dovrà avvenire entro il 30.04.2010;

- l’articolo 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 relativo alla competenza del Consiglio Comunale  all'adozione degli atti relativi alla determinazione delle aliquote;

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2009, con la quale sono state approvate le aliquote per l’anno 2009 che si intendono confermate con la presente deliberazione;

 Visto che il D.L. 27.05.2008 n° 93, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 24.07.2008 ha stabilito, a partire dall’anno 2008, l’esenzione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, abbiano stabilito la residenza anagrafica, salvo prova contraria, come precisato dall’art. 1 comma 173 L. 296 del 27.12.06, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Tale esenzione si applica anche alla pertinenza distintamente iscritta in catasto. S’intende per pertinenza, esclusivamente, un solo garage o box o posto auto, la soffitta , la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare. Qualora, all’interno del complesso immobiliare o nello stesso edificio non sia presente il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta viene considerata come pertinenza un solo magazzino, deposito o tettoia così come previsto da Regolamento Comunale.

Tenuto conto che sono assimilate all’abitazione principale e pertanto, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal pagamento dell’imposta ICI le seguenti tipologie di immobili:

-         l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado,

-          l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata.

 Richiamato l’art.2 c. 4 della legge 431/98 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote ICI  più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione del contratto-tipo.

 

Richiamato l’art. 1 comma 5  della Legge 449/97 che prevede la possibilità di fissare aliquote agevolate  a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici .

Dato atto che per l’anno 2010 non sono previsti aumenti delle aliquote .

 

DELIBERA

 

1.      Di approvare per l’anno 2010 le seguenti aliquote ICI, nella misura del:

Aliquota ordinaria

6,2 per mille

 Aliquota per abitazione principale di categoria  catastale A/1, A/8 e A/9  e relativo garage o box o posto auto, la soffitta , la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare. Qualora, all’interno del complesso immobiliare o nello stesso edificio non sia presente il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta viene considerata come pertinenza uno solo magazzino, deposito o tettoia;

             Abitazioni di categoria  catastale A/1, A/8 e A/9 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata;

              Abitazioni di categoria  catastale A/1, A/8 e A/9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado (senza possibilità di detrazione)

 

Aliquota abitazione posseduta da un soggetto che risiede in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata dai famigliari del soggetto passivo.

4,5 per mille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 per mille

Aliquota  per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi                Comma 5, art.1 della Legge 449/97. Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 4 Legge 431/98.

1 per mille

Aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l’abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi  otto . Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente per l’attività di costruzione.

7 per mille

           

2.      di dare atto che la stipula dell’accordo territoriale per la definizione dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3  della Legge 431/98 verrà definita successivamente con apposita deliberazione.

3    di confermare in euro 130,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale per le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

4   di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’adozione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.