LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) testualmente recita:
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo ……omissis…….
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
Visti:
- l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; - dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso dovrà avvenire entro il 31.12.2002;
- gli articoli 42 e 48 del T.U. 267/00 relativi alla competenza della giunta comunale all'adozione degli atti relativi alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 25.02.2004, esecutiva, con la quale:
- confermava e stabiliva nella misura del 5,70‰ l’aliquota I.C.I. (IMPOSTA comunale sugli Immobili) per l’anno 2004;
- si confermava e stabiliva - per l’anno 2004 - nella misura del 4,50‰ l’aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- si stabiliva una aliquota differenziata del 7 per mille da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto, esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione.
Richiamato, altresì, l’art. 4, Comma 6, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 51 in data 22 Dicembre 1998, esecutiva, che testualmente recita:
“Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado”.
Ritenuto necessario approvare un lieve incremento all’attuale misura dell’aliquota ordinaria in considerazione del maggior volume di spesa previsto per il corrente anno, al fine di garantire il pareggio di Bilancio;
Vista pertanto la necessità di elevare la misura dell’aliquota ordinaria ICI dello 0,50%.
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00 (T.U. ordinamento degli EE.LL), inserito nel solo originale del presente atto, dal Segretario comunale, responsabile del servizio, in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Omesso, sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00 (T.U. ordinamento degli EE.LL)., in quanto l'atto non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata.
DELIBERA
1. Di determinare – per le motivazioni di cui in premessa - per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
Aliquota ordinaria |
6,2 per mille |
Aliquota Abitazione principale a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e relativo garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina di pertinenza. Aliquota Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o affini, in linea retta entro il primo grado. |
4,5 per mille |
Aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l’abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto . Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente per l’attività di costruzione. |
7 per mille |
2. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto, ai sensi del 4° Comma dell’art. 58 del D.Lgs. 446/15.12.1997.
3. Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’adozione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
4. Di comunicare il presente atto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.