Richiamato l'art. 27 comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
Richiamato l’art. 1 c. 169 della Legge 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e s.m.i., istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la deliberazione n. 213 del 28/11/2008 con la quale
Vista
Rilevato che la zona censuaria di Nichelino non comprende le categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
Considerato che,
Dato atto che le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non risultano assimilate alle abitazioni principali nel regolamento I.C.I. vigente, e pertanto non è riconosciuta l’esenzione, ma continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92, a condizione che non risultino locate ;
Dato atto che il vigente Regolamento I.C.I. :
· all’art. 3 assimila all’abitazione principale, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, purchè vengano utilizzati come abitazione principale;
· all’art 4 assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2009 la detrazione pari all’imposta dovuta per i nuclei familiari di nuova costituzione, che si trovano nella situazione di disagio economico sociale individuata nella parte dispositiva della presente deliberazione;
Richiamato l’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/08 convertito con
Vista
Richiamato l’art. 1 comma 156 della L. 296/06, circa la competenza consiliare;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 446/97;
Vista
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1) Per l'anno 2009, le aliquote I.C.I. già in vigore per l’anno 2008, come di seguito elencate:
Aliquota 5.5 per mille per:
- L'abitazione principale, incluse le pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate. ( Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)
Aliquota 7 per mille per:
- gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nella casistica precedente;
Aliquota 9 per mille per:
- gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, e che non siano a disposizione del contribuente;
Aliquota 3 per mille per:
- le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. (Occorre presentare istanza entro il saldo a pena di decadenza ).
2) Di confermare in 113,62 euro per l'anno 2009, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata ;
3) di confermare che hanno diritto alla detrazione pari all'imposta dovuta (per il periodo in cui non risultano ancora residenti nell’abitazione di proprietà ), ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97, le coppie che nel corso del 2009 costituiranno un nuovo nucleo famigliare per matrimonio o convivenza, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che la coppia si trovi nella situazione di disagio economico sociale dimostrato dai parametri sotto elencati:
· l'indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., sia pari o inferiore ad euro 30.000,00;
· la coppia acquisti l'immobile in comproprietà, con contratto di compravendita, e vi fissi la residenza entro il 16/12/2009;
· per l'acquisto venga acceso un mutuo cointestato ad entrambi i componenti, a copertura di almeno il 75% del valore dell'immobile;
· i componenti la coppia non possiedano altri immobili o quote di immobili sul territorio nazionale a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione;
· l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con le pertinenze distintamente iscritte in catasto ammesse alla detrazione purchè previste dall'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I;
· gli interessati presentino domanda dichiarando il possesso dei requisiti e allegando gli atti di acquisto e di stipula del mutuo.
4) Di confermare che per poter usufruire del trattamento agevolativo (esenzione dall’imposta) previsto a seguito dell’assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di decadenza );
5) Di confermare che per poter usufruire dell’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come dell’ agevolazione indicata al punto 3) gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di decadenza );
8) Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali.