Richiamato l'art. 27 comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

Richiamato l’art. 1 c. 169 della Legge 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

           

Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e s.m.i., istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

 

Vista la deliberazione n. 213  del 28/11/2008 con la quale la Giunta  Comunale  ha determinato  le aliquote e le detrazioni per l’anno 2009;

 

 

Vista la L. 126 del 24/07/2008 , che all’art 1 prevede che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’applicazione dell’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,  e all’art. 2 indica quali abitazioni principali anche quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento , ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 , commi 2 e 3 del D.Lgs 504/92;

 

Rilevato che la zona censuaria di Nichelino non comprende le categorie catastali A/1 A/8 e A/9;

 

Considerato che, la Risoluzione  del Min. economia e delle finanze n. 12/DF del 5 giugno 2008, all’art. 6 punto B precisa che,  ai sensi dell’art. 1 c. 4bis del D.L. 23/01/93 n. 16 convertito dalla L. 24/3/1993 n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92, a condizione che non risultino locate;

 

Dato atto che le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non risultano assimilate alle abitazioni principali nel regolamento I.C.I. vigente, e pertanto non è riconosciuta l’esenzione, ma  continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92, a condizione che non risultino locate ;

 

   Dato atto che il vigente Regolamento I.C.I. :

·      all’art. 3 assimila all’abitazione principale, gli immobili  concessi  in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, purchè vengano utilizzati come abitazione principale;

·      all’art 4 assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

            Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2009 la detrazione pari all’imposta dovuta per i nuclei familiari di nuova costituzione, che si trovano nella situazione di disagio economico sociale individuata nella parte dispositiva della presente deliberazione;

 

 

 

 

 

            Richiamato  l’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/08 convertito con la L. 6 agosto 2008 n. 133, che conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei trbuti, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 17/12/1998, e s.m.i.  con la quale è stato approvato il Regolamento I.C.I. ai sensi degli artt. 52 e 59, commi 1. lettera c) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

 

Richiamato l’art. 1 comma 156 della L. 296/06, circa la competenza consiliare;

 

            Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

 

Visto il D.Lgs 446/97;

 

 

Vista la Legge 431/98;

 

 

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

 

 

PROPONE

 

 

1)  Per l'anno 2009,  le aliquote I.C.I. già in vigore per l’anno 2008, come di seguito elencate:

 

 

Aliquota 5.5 per mille per:

-     L'abitazione principale, incluse le pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate. ( Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)

 

 

 

Aliquota 7 per mille per:

-     gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nella casistica precedente;

 

 

Aliquota 9 per mille per:

-     gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, e che non siano a disposizione del contribuente;

 

 

 

 

Aliquota 3 per mille per:

-     le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. (Occorre presentare istanza entro il saldo a pena di decadenza ).

 

 

2) Di confermare  in 113,62 euro  per l'anno 2009, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata ;

 

3) di confermare  che hanno diritto alla detrazione pari  all'imposta dovuta (per il periodo in cui non risultano ancora residenti nell’abitazione di proprietà ), ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97, le coppie che nel corso del 2009 costituiranno un nuovo nucleo famigliare per matrimonio o convivenza, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che la coppia si trovi nella situazione di disagio economico sociale dimostrato dai parametri sotto elencati:

·    l'indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., sia pari o inferiore ad euro 30.000,00;

·    la coppia acquisti l'immobile in comproprietà, con contratto di compravendita, e vi fissi la residenza entro il 16/12/2009;

·    per l'acquisto venga acceso un mutuo cointestato ad entrambi i componenti, a copertura di almeno il 75% del valore dell'immobile;

·    i componenti la coppia non possiedano altri immobili o quote di immobili sul territorio nazionale a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione;

·    l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con le pertinenze distintamente iscritte in catasto  ammesse alla detrazione purchè previste dall'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I;

·    gli interessati presentino domanda dichiarando il possesso dei requisiti e allegando gli atti di acquisto e di stipula del mutuo.

 

4) Di confermare  che per poter usufruire del trattamento agevolativo (esenzione dall’imposta)  previsto a seguito dell’assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado,  gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di decadenza );

 

 

5)  Di confermare  che per poter usufruire dell’aliquota ridotta  per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come dell’ agevolazione indicata al punto  3)  gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di decadenza );

 

 

8) Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali.