Richiamato l'art. 27 comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

           

Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e s.m.i., istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2007 con la quale sono state confermate  le aliquote e le detrazioni per l’anno 2007;

 

Vista la deliberazione n. 217 del 5/12/2007 con la quale la Giunta Comunale  ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore per  l’anno 2007 anche per l’anno 2008;

 

            Ritenuto opportuno fissare i limiti di reddito previsti per l'applicazione della  maggior detrazione pari a   Euro 180,76,  equiparandoli a quelli previsti dall'art. 38 della  L. 448/2001, ed aggiornati per effetto delle successive modifiche e integrazioni;

 

            Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2008 la detrazione per i nuclei familiari di nuova costituzione, che si trovano nella situazione di disagio economico sociale individuata nella parte dispositiva della presente deliberazione;

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 17/12/1998, e s.m.i.  con la quale è stato approvato il Regolamento I.C.I. ai sensi degli artt. 52 e 59, commi 1. lettera c) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

 

Richiamato l’art. 1 comma 156 della L. 296/06;

 

            Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;

 

Visto il D.Lgs 446/97;

 

Vista la Legge 431/98;

 

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

 

 

PROPONE

 

 

1)   Di confermare  per l'anno 2008 le aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2007, per l’applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come di seguito elencato:

 

 

Aliquota 5.5 per mille per:

-     L'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)

-     Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, purchè gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile ( occorre presentare istanza entro il saldo )

-     L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

 

Aliquota 7 per mille per:

-     gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti;

 

Aliquota 9 per mille per:

-     gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, e che non siano a disposizione del contribuente;

 

Aliquota 3 per mille per:

-     le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. (Occorre presentare istanza entro il saldo ).

 

2) Di confermare  in 113,62 euro  per l'anno 2008, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzia Territoriali per la Casa (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.;

 

3) Di confermare la detrazione di 180,76 euro per la prima casa, per  i soggetti che  per l'anno 2008 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito complessivo per l'anno 2007 ( adeguati  ai sensi del comma 5 lett. d)  dell'art. 38 della  L. 448/2001),  escluso quello dell'abitazione principale, che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili:

 

 

 

Componenti nucleo familiare

Parametro scala di equivalenza

Reddito annuo lordo del nucleo familiare nel 2007

1

1,00

7.278,83

2

1,57

11.427,76

3

2,04

14.848,81

4

2,46

17.905,92

5

2,85

20.744,67

6

3,20

23.292,26

7

3,55

25.839,85

 

Per ogni ulteriore    familiare a carico, si applica una maggiorazione al parametro della scala di equivalenza pari a 0,35

 

4) di confermare  che hanno diritto alla detrazione pari  all'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97, le coppie che nel corso del 2008 costituiranno un nuovo nucleo famigliare per matrimonio o convivenza, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che la coppia si trovi nella situazione di disagio economico sociale dimostrato dai parametri sotto elencati:

·    l'Indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., sia pari o inferiore ad euro 30.000,00;

·    la coppia acquisti l'immobile in comproprietà, con contratto di compravendita, e vi fissi la residenza entro il 16/12/2008;

·    per l'acquisto venga acceso un mutuo cointestato ad entrambi i componenti, a copertura di almeno il 75% del valore dell'immobile;

·    i componenti la coppia non possiedano altri immobili o quote di immobili sul territorio nazionale a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione;

·    l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con le pertinenze distintamente iscritte in catasto  ammesse alla detrazione purchè previste dall'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I;

·    gli interessati presentino domanda dichiarando il possesso dei requisiti e allegando gli atti di acquisto e di stipula del mutuo.

 

5) Di confermare  che per poter usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado e per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come delle agevolazioni indicate ai punti  3) e 4) gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo;

 

6) Di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nei punti 3)  e 4) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di 113,62 euro=;

 

7) Di pervenire a successive modificazioni qualora necessarie, in applicazione della Legge finanziaria 2008;

 

8) Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali.