Delibera di Giunta Comunale N. 271 del 3/12/2004 (Aliquote)
Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000, che nel definire le competenze della Giunta Comunale, dispone che ?la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco ?o degli organi di decentramento?;
Visto l'art. 42 del citato T.U. che, nel precisare le attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ??f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;?
Rilevata pertanto, da quanto precede l'esclusiva competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote dei Tributi locali;
Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e s.m.i., istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l'aliquota d'imposta per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale consente ai Comuni di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge 662/96, di dover considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, di applicare le riduzioni di cui al succitato articolo anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Richiamato l'art. 2 co. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo;
Verificato che, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della suddetta legge 431/98, i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988, convertito nella legge 61/89, possono derogare dal limite massimo previsto dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 17/12/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento I.C.I. ai sensi degli artt. 52 e 59, commi 1. lettera c) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;
Vista altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29/11/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento stesso;
Dato atto che per assicurare l'equilibrio di bilancio emerge la necessità di riconfermare per l'anno 2005 le aliquote dell'anno precedente nel seguente modo:
1) Aliquota 5.5 per mille per:
- L'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purchè utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)
- Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado, purchè gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile ( occorre presentare istanza entro il saldo )
- L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
1) Aliquota 7 per mille per:
- gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti;
1) Aliquota 9 per mille per:
- gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
1) Aliquota 2 per mille per:
- le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale ( occorre presentare istanza entro il saldo ).
Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento ai fini dell'approvazione da parte dell'organo esecutivo dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
Visto il D.Lgs 504/92;
Visto il D.Lgs 446/97;
Vista la Legge 431/98;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1) La determinazione per l'anno 2005 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquota 5.5 per mille per:
- L'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)
- Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado, purchè gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile ( occorre presentare istanza entro il saldo )
- L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota 7 per mille per:
- gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti;
Aliquota 9 per mille per:
- gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Aliquota 2 per mille per:
- le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. ( occorre presentare istanza entro il saldo )
2) Di stabilire che per poter usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di I° grado in linea retta e per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, gli interessati dovranno presentare entro la scadenza del saldo apposita istanza;
3) Di proporre al Consiglio Comunale di confermare la determinazione per l'anno 2005 in EURO 113,62 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs 504/1992;
4) di proporre al Consiglio Comunale di confermare la determinazione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 504/1992, così come modificato dalla L. 09/05/1997 n. 122, per l'anno 2005 in EURO 180,76 l'importo della detrazione per la prima casa per i soggetti disagiati che rientrino nel 2004 nei limiti di reddito previsti dall'art. 38 della L. 448/2001 e s.m.i, escluso il reddito dell'abitazione principale, che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili;
5) Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali
Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede “istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.
Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l'aliquota d'imposta per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale consente ai Comuni di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 3/12/2004 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2005;
Richiamato l'art. 8 del citato D.Lgs. 504/1992, novellato con l'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale assegna la facoltà, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, prima citato, di elevare fino a L. 500.000 (euro 258,23) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Richiamato L'art. 8 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 504/92 che consente di esercitare la facoltà di cui al punto precedente anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
Visto l'art. 38 della Legge 28/12/2001 n. 448 e s.m.i., che prevede l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati;
Ritenuto opportuno fissare i limiti di reddito previsti per l'applicazione della maggior detrazione pari a Euro 180,76, equiparandoli a quelli previsti dall'art. 38 della L. 448/2001, ed aggiornati per effetto delle successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1 - Di stabilire in 113,62 euro per l'anno 2005, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzia Territoriali per la Casa (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.;
2 - Di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di 180,76 euro per la prima casa i soggetti che per l'anno 2005 rientrino nei sotto elencati limiti di reddito complessivo per l'anno 2004 escluso quello dell'abitazione principale, che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili;
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Per ogni ulteriore familiare a carico, si applica una maggiorazione al parametro della scala di equivalenza pari a 0,35
3 - Di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata al punto 2) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del saldo apposita istanza;
4 - Di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nel punto 2) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di 113,62 euro=;
5 - Di applicare per l'anno 2005 le aliquote d'imposta determinate con Deliberazione di Giunta Comunale nro 271 del 3/12/2004;
6 - Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali.