1.       di confermare  per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:

 

a)       7  per mille aliquota ordinaria,  per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze  e per le aree fabbricabili;

 

b)       6 per mille per abitazione principale e per  n. due pertinenze;

 

 

c)       6,5 per mille per terreni agricoli;

 

2.  di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/68, così come  previsto dall'art.8 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

3.  di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del sei per mille alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) così come previsto dal Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.