1. di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:
a) 7 per mille aliquota ordinaria, per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze e per le aree fabbricabili;
b) 6 per mille per abitazione principale e per n. due pertinenze;
c) 6,5 per mille per terreni agricoli;
2. di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/68, così come previsto dall'art.8 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
3. di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del sei per mille alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) così come previsto dal Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.