LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Vista la legge n. 662 del 23.12.1996, che ha introdotto la disciplina in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'art. 48 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Visto l'art. 42 c. 2, lett. f) del D. lvo n. 267 del 18.8.2000 che dispone:" Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:...omissis.. .f) "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi… omissis…."
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28.1.1999, modificato con deliberazioni consiliari n. 12 dell'8.3.1999 e n. 13 del 7.5.2004, il quale:
all'art. 5, dispone:
c1- Ai fini dell’applicazione dell’ art. 8 del D.Lgs.504/92, s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. …
c2 -In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:
· ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione , le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b).
· ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta , le unità immobiliari sottoindicate alla lettera c) .
a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all’art. 4 , dispone:
Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione
1. Il numero delle pertinenze da ammettere al beneficio dell’aliquota ridotta e della eccedenza di detrazione è quantificato in numero due.
all’art. 8, dispone:
Vista la difficoltà di mantenere il pareggio di bilancio, per la diminuzione strutturale delle entrate, fronteggiata, oltre che con scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa, soprattutto con un reiterato impegno nel recupero dell’evasione fiscale, si ritiene di attuare un'articolazione tariffaria che consentirà di mantenere l’attuale livello quantitativo – qualitativo dei servizi;
Rilevato che a tal fine viene previsto, per l’anno 2004, un gettito I.C.I. di Euro 93.500,00 oltre a Euro 3.500 per recupero evasione sulle aree fabbricabili e nuovi fabbricati, nuovi valori catastali, controlli sui fabbricati rurali e sui fabbricati produttivi, entrate derivanti da pagamenti e/o ravvedimenti per esercizi precedenti, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;
Atteso pertanto che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale è necessario, per realizzare il gettito previsto, articolare aliquote e detrazioni nella misura che segue:
a. 7 per mille aliquota ordinaria, per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze e perle aree fabbricabili;
b. 6 per mille per abitazione principale e per n. 2 pertinenze;
c. 6,5 per mille per terreni agricoli;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
All'unanimità:
D E L I B E R A
1. di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:
a) 7 per mille aliquota ordinaria, per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze e per le aree fabbricabili;
b) 6 per mille per abitazione principale e per n. due pertinenze;
c) 6,5 per mille per terreni agricoli;
2. di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/68, così come previsto dall'art.8 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
3. di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del sei per mille alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) così come previsto dal Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4. di dare atto che il gettito I.C.I. previsto, per l’anno 2005, conseguente alle aliquote sopra deliberate è preventivato nell'importo di Euro 112.000,00 oltre a Euro 9.550 ,00 per recupero evasione sulle aree fabbricabili e nuovi fabbricati, nuovi valori catastali, controlli sui fabbricati rurali e sui fabbricati produttivi, entrate derivanti da pagamenti e/o ravvedimenti per esercizi precedenti, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;