LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Vista la legge n. 662 del 23.12.1996, che ha introdotto la disciplina in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 48 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto l'art. 42 c. 2, lett. f)  del D. lvo n. 267 del 18.8.2000 che dispone:" Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:...omissis.. .f) "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi… omissis…."

                Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare  n. 6 del 28.1.1999, modificato con deliberazioni consiliari n. 12 dell'8.3.1999 e n. 13 del 7.5.2004,  il quale:

 

all'art. 5,  dispone:

c1- Ai fini dell’applicazione dell’ art. 8 del D.Lgs.504/92, s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. …

c2 -In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:

·         ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione , le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b).

·         ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta , le unità immobiliari sottoindicate alla lettera c) .

a.        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  1. l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata , quale abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d’imposta.
  2. l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° e collaterale entro il  2° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e semprechè il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.

all’art. 4 , dispone:

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione

1.        Il numero delle pertinenze da ammettere al beneficio dell’aliquota ridotta e della eccedenza di detrazione  è quantificato in numero due.

  1. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle Cat.C/2, C/6,C/7.

all’art. 8, dispone:

  1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30.12.1992, n 504, come sostituito, dal comma 55, dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n. 662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.

Vista la difficoltà di mantenere il pareggio di bilancio, per la diminuzione strutturale delle entrate, fronteggiata, oltre che con scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa, soprattutto con un reiterato impegno nel recupero dell’evasione fiscale, si ritiene di attuare un'articolazione tariffaria  che consentirà di mantenere l’attuale livello quantitativo – qualitativo dei servizi;

 

Rilevato che a tal fine viene previsto, per l’anno 2004,   un gettito I.C.I. di Euro 93.500,00 oltre a Euro 3.500  per recupero evasione sulle aree fabbricabili e nuovi fabbricati, nuovi valori catastali, controlli sui fabbricati rurali e sui fabbricati produttivi, entrate derivanti da pagamenti e/o ravvedimenti per esercizi precedenti, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

Atteso pertanto che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale è necessario, per realizzare il gettito previsto, articolare aliquote e detrazioni nella misura che segue:

a.       7  per mille aliquota ordinaria, per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze e perle aree fabbricabili;

 

b.       6 per mille per abitazione principale e per n. 2 pertinenze;

 

c.       6,5 per mille per terreni agricoli;

 

Dato atto che ai sensi  dell'art. 49, comma 1,  del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"  è stato acquisito il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica  a firma del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o  diminuzione di entrata;

 

All'unanimità:

 

D E L I B E R A

 

 

1.       di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:

 

a)       7  per mille aliquota ordinaria,  per le unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale nonché relative pertinenze  e per le aree fabbricabili;

 

b)       6 per mille per abitazione principale e per  n. due pertinenze;

 

 

c)       6,5 per mille per terreni agricoli;

 

2.  di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/68, così come  previsto dall'art.8 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

3.  di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del sei per mille alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) così come previsto dal Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 

 

4. di dare atto che il gettito I.C.I. previsto, per l’anno 2005, conseguente alle aliquote sopra deliberate è preventivato nell'importo di Euro 112.000,00 oltre a Euro 9.550 ,00 per recupero evasione sulle aree fabbricabili e nuovi fabbricati, nuovi valori catastali, controlli sui fabbricati rurali e sui fabbricati produttivi, entrate derivanti da pagamenti e/o ravvedimenti per esercizi precedenti, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;