OMISSIS
1) di confermare l'aliquota per l'applicazione dell' ICI, come segue:
- 5 per mille, pplicata alla base imponibile del fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente e ad un'unica per tinenza dell'abitazione principale, catastalmente classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2(magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse) o C/7 (tettoie chiuse ed aperte), ai sensi dell'art. 3, comma 4, del vigente regolamento comunale;
- 6 per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
2) di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.lgs n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449, tenuto conto dell'ulteriore detrazione prevista e disciplinata dall'art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244.