DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 17.01.2006
OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2006.
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
f.to dott. Luigi CUNTI
VISTO l'art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da determinarsi in un'aliquota unica da parte del Comune in misura variante dal quattro al sei per mille, con applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille;
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000. n. 388, che stabilisce che l’aliquota per l’applicazione della suddetta imposta è determinata con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro la data di approvazione del relativo bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, comma 155, della legge 23.12.2005, n. 266, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 al 31.03.2006;
RITENUTO di dover provvedere a tanto, stabilendo, per l’anno 2006, la determinazione dell’aliquota per l’imposta in esame nel modo seguente:
Ø cinque per mille, applicata alla base imponibile dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente;
Ø sei per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
RITENUTO, inoltre, di poter determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
RITENUTO, infine, di non avvalersi della possibilità di fissare aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449;
SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Ø DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:
1. DI DETERMINARE l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421 e del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come segue:
· cinque per mille, applicata alla base imponibile dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente;
· sei per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
2. DI DETERMINARE in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449.
CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.