OGGETTO: ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2005 – DETERMINAZIONE. LA GIUNTA COMUNALE Visto il decreto legislativo 30/12/1992 n. 502: “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421” che istituisce a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); Visto l’art. 6 del succitato decreto il quale dispone che l’aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze del bilancio; Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: - n. 11 del 17/1/2001, con la quale si confermava l’aliquota ordinaria I.C.I. per l’anno 2001 nella misura del cinque per mille; - n. 154 del 23/11/2001, con la quale si confermava l’aliquota ordinaria I.C.I. per l’anno 2002 nella misura del cinque per mille; - n. 148 del 14/12/2002, con la quale si confermava l’aliquota ordinaria I.C.I. per l’anno 2003 nella misura del cinque per mille; - n. 176 dell’11/12/2003, con la quale si confermava l’aliquota ordinaria I.C.I. per l’anno 2004 nella misura del cinque per mille; Ritenuto di riconfermare anche per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille, il cui gettito consente di far fronte alle necessità di bilancio in corso, senza incidere negativamente sul fronte delle spese a scapito dei bisogni ed esigenze della collettività comunale; Richiamato il parere favorevole del Segretario comunale, reso con sottoscrizione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000; All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese; D E L I B E R A Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente: - Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5‰(cinque) per mille. E successivamente, esprimendosi a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 134 comma 4 ex D.Lgs.267/2000 D E L I B E R ADi rendere la presente immediatamente esecutiva.
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