OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 19.02.2004, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2004, l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari e la conferma in € 103,29 della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2004, è stato stimato pari ad € 70.000,00;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.Lgs. 504/92;
Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lgs. 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. n.314 del 30.12.2004 (G.U. del 31.12.2004 n.306), con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli Enti locali è stato differito al 28.02.2005, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari e la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;
Atteso che, per l’anno 2005, la previsione dell’entrata ICI (escludendo l’attività di accertamento d’ufficio), può essere quantificata in € 75.000 tenuto conto dell’accertato dell’anno precedente somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2005;
Accertato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del servizio tributi, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano
D E L I B E R A
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ICI 2005