ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 3 IN DATA 20.03.2007 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO (PROV. TO) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ ANNO DI IMPOSTA 2007.

 

 

 

…….omissis…….

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) Stabilire, anche per l’anno 2007, nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille l’aliquota unica dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.)  da applicare a tutti gli immobili.

 

2) Confermare, per l’anno 2007, la detrazione d’imposta prevista dall’art. 8, comma 2, del D.L.vo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 55 della legge 662/96, per le abitazioni principali, pari a  Euro 103,29.

 

3) Dare atto che l’imposta è ridotta del 50% per  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni.

 

4) Dare atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale dell’imposta:

1.                  E’ considerata abitazione principale:

a) l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

b) l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) l’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;

d) l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero per lavoro, a condizione che la stessa risulti non locata;

e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente;

2. Un numero massimo di 2 (due) pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale è sita l’abitazione principale, si considerano parti integranti dell’abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purchè siano durevolmente  ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.